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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/10/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili: a) condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27/03/2012 (irrev. 14/07/2015) per reati ai sensi della legge 75/1958 commessi fino al marzo 2011; b) condanna del Tribunale di Torino del 20/12/2011 (irrev. 22/10/2013) per reati ai sensi della legge 75/... e per violazioni dell'art. 12, commi 1 e 3-ter, lett. a) e b) del D.Lgs. 286/1998, commessi tra gennaio/aprile 2010 e aprile 2011. Il ricorrente deduceva che sussistesse un medesimo disegno criminoso sulla base di indicatori giurisprudenziali (breve distanza temporale, medesime modalità di condotta: ingresso di connazionali in Italia per costringerle alla prostituzione, omogeneità delle violazioni e causale) e censurava motivazione contraddittoria del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (sostanzialmente una rivalutazione di fatto). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che aveva escluso la continuazione in assenza di elementi che dimostrassero l'anticipata ed unitaria ideazione dei reati: ha valorizzato il lungo lasso temporale (oltre un anno), la diversa ubicazione territoriale dei fatti e la diversa modalità di commissione del reato contestato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (simulazione dei presupposti per il rilascio di un visto per favorire l'ingresso e poi lo sfruttamento). La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può fondare il riconoscimento della continuazione su una generica inclinazione a delinquere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come titolo dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse ricadesse no in una materia di fatto e pertanto fossero non consentite in sede di legittimità ove si pretende una rivalutazione dei fatti decisivi

  • D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 1 e comma 3-ter, lett. a) e b)

    art. 12, comma 1 e comma 3-ter, lett. a) e b)

    Norma sull'immigrazione e sui reati connessi (es. simulazione dei presupposti per il rilascio del visto); nel caso è stata ritenuta una condotta operativamente diversa rispetto ai reati previsti dalla legge 75/1958, elemento che ha inciso sul diniego della continuazione

  • Legge 75/1958, art. 3 comma 1 n. 8

    Norma penale relativa alle fattispecie di sfruttamento/procuramento della prostituzione; benché presenti in entrambe le sentenze e tutelino lo stesso bene giuridico, la Corte ha ricordato che la sola identità della norma non è sufficiente a fondare il vincolo di continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000 per la mancata esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un 'medesimo disegno criminoso' inteso come anticipata ed unitaria ideazione dei reati, non mera omogeneità delle condotte
  • I criteri indiziari utili sono: contiguità spazio-temporale, identità o omogeneità del bene giuridico tutelato, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti e causali riconducibili allo stesso programma criminoso
  • La mera inclinazione o abitudine a delinquere non sostituisce la prova di una programmazione ab origine dei singoli eventi; è necessario che, al momento del primo reato, i successivi fossero già delineati almeno nelle linee essenziali
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare la decisione sulla continuità con elementi concreti; differenze significative (lunga distanza temporale, luoghi diversi, modalità operative diverse) possono giustificare il diniego
  • In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione dei fatti: i motivi che implichino un nuovo apprezzamento probatorio sono inammissibili
  • La presenza di reati che, pur tutelando lo stesso bene giuridico, si realizzano con modalità sostanzialmente diverse (es. frode per ingresso e sfruttamento successivo) può escludere la continuazione

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