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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento DACUR ex art. 13 bis c. 1 e 1-bis D.L. 14/2017 recante identificativo NR. -OMISSIS- – Cat. 2^/2’24, con il quale la Questura di Ancona, in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti e conseguenziali, anche se non conosciuti, ed in particolare degli eventuali accertamenti espletati dalla Questura e/o dalle Forze di Polizia, anche se sconosciuti negli estremi e nel contenuto; - e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, antecedente o successivo.

Giustizia amministrativa202400434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DACUR adottato dalla Questura di Ancona ai sensi dell'art. 13-bis d.l. 14/2017, con divieto di accesso a un locale e alle aree circostanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario del DACUR ha chiesto, ai sensi dell'art. 58 c.p.a., la modifica o la revoca parziale della precedente ordinanza cautelare emessa dal TAR, chiedendo che il divieto di accesso fosse limitato al solo locale indicato nel provvedimento impugnato. A fondamento dell'istanza ha richiamato le proprie esigenze lavorative e la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso originariamente contestato. La richiesta è stata quindi prospettata come modifica delle misure cautelari per sopravvenienze fattuali e giuridiche.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di modifica delle misure cautelari e ha confermato la precedente ordinanza cautelare. Il Collegio ha ritenuto che l'assoluzione penale non elimini, sul piano preventivo e cautelare, la rilevanza delle condotte contestate. Ha inoltre osservato che l'art. 13-bis, comma 2, secondo periodo, d.l. 14/2017 impone di individuare modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario; pertanto, eventuali comprovate esigenze lavorative possono essere rappresentate e fatte valere in sede amministrativa, senza necessità di modificare la misura cautelare giudiziale. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 c.p.a.

    Consente di chiedere la modifica o la revoca delle misure cautelari in presenza dei relativi presupposti; nel caso concreto l'istanza è stata respinta.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione generale sulla tutela cautelare.

  • art. 13-bis, comma 1 e 1-bis, d.l. 14/2017

    Costituisce la base normativa del provvedimento DACUR impugnato.

  • art. 13-bis, comma 2, secondo periodo, d.l. 14/2017

    Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto

    Le esigenze di mobilità, salute e lavoro devono essere considerate attraverso modalità applicative compatibili, che il destinatario può chiedere all'amministrazione in presenza di esigenze lavorative comprovate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale del destinatario di un provvedimento di prevenzione o di sicurezza non esclude automaticamente la rilevanza, ai fini amministrativi preventivi e cautelari, delle condotte contestate, poiché la valutazione amministrativa non coincide necessariamente con l'accertamento della responsabilità penale.
  • La modifica o revoca di una misura cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. non è giustificata dalla sola sopravvenienza di un'assoluzione penale quando permanga, secondo la valutazione giudiziale, la rilevanza preventiva delle condotte oggetto del provvedimento amministrativo.
  • Il divieto di accesso adottato ai sensi dell'art. 13-bis d.l. 14/2017 deve essere applicato secondo modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario; le esigenze lavorative comprovate possono essere sottoposte direttamente all'amministrazione per ottenere modalità applicative adeguate.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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