Cassazione Civile, Ordinanza n. 29957/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento TARES 2017 emesso da un Comune. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, al momento della costituzione, era stato depositato solo un estratto dell'atto impugnato e non l'atto nella sua interezza. La decisione era stata confermata in appello. In cassazione la società ha censurato la sentenza deducendo violazione degli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'omesso deposito integrale dell'atto impugnato non comporta, nel processo tributario, una sanzione di inammissibilità, soprattutto quando non sia stata contestata la tempestività del ricorso e non sia necessario dimostrare la data di notifica dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha ribadito che nel processo tributario l'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede una sanzione automatica di inammissibilità per il mancato deposito dell'atto impugnato; tale produzione diventa essenziale solo quando sia contestata la tempestività del ricorso e occorra provare la data di notifica dell'atto. Poiché nel caso concreto la tempestività dell'impugnazione non era stata contestata in primo grado, la contribuente non era tenuta a depositare l'atto per dimostrare il perfezionamento della notifica del ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
artt. 18 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992
le disposizioni sul ricorso e sulla costituzione nel processo tributario non prevedono una sanzione di inammissibilità per il mero omesso deposito integrale dell'atto impugnato; la sanzione opera solo quando la mancata produzione impedisca la verifica della tempestività dell'impugnazione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiama il deposito, unitamente al ricorso, del fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e dei documenti prodotti.
art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
"Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia."
la norma va interpretata restrittivamente: il mancato deposito non comporta automaticamente inammissibilità, salvo che sia necessario provare la tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario le cause di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo nei casi in cui siano espressamente previste o realmente giustificate dalla necessità di tutela del contraddittorio e della verifica della regolarità dell'impugnazione.
- L'omesso deposito integrale dell'atto impugnato non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso tributario, poiché l'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 non commina una sanzione processuale automatica in tale ipotesi.
- La produzione dell'atto impugnato è necessaria soprattutto quando la controparte contesti la tempestività del ricorso, perché la data di notifica dell'atto è funzionale a provare che l'impugnazione è stata proposta nei termini.
- Se la tempestività del ricorso non è contestata, la mancata produzione dell'atto impugnato non può essere utilizzata per dichiarare inammissibile l'impugnazione, potendo il giudice verificare comunque la sostanziale regolarità dell'atto e il rispetto delle regole processuali fondamentali.
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