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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35133/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vitale impugna la sentenza del 09/06/2020 con cui la Corte di appello di Palermo, sull'appello del Procuratore generale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Trapani riqualificando il fatto come tentativo di estorsione aggravata (in luogo della qualificazione di molestie dati dal primo giudice e della originaria contestazione di tentativo di rapina aggravata). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 597 c.p.p. (principio devolutivo e giusto processo), sostenendo che la riqualificazione non gli ha consentito di difendersi adeguatamente perché la difesa si era preparata sulla diversa ipotesi (rapina) contenuta nell'appello del PM e non sull'estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la riqualificazione operata in appello perché la nuova qualificazione era prevedibile dall'istruttoria e dalla rubrica dell'imputazione, non ha comportato una trasformazione radicale del fatto né un concreto pregiudizio del diritto di difesa. La decisione si fonda su giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette la riqualificazione se prevedibile e non lesiva delle garanzie difensive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del principio devolutivo e della correttezza del processo: il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha violato tale norma riqualificando il reato senza consentirgli di difendersi adeguatamente. La Corte di legittimità non ha ritenuto sussistente la violazione nei fatti esaminati.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza (Sezioni Unite) nel senso che la riqualificazione in appello, anche senza specifica richiesta del pubblico ministero, non determina di per sé violazione dell'art. 521 se la nuova qualificazione era prevedibile e non ha comportato lesione concreta dei diritti della difesa.

  • art. 111 Cost.

    Citato come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte verifica la compatibilità della riqualificazione con il diritto a un giusto processo, riscontrando che non è stato leso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro eurounitario del giusto processo: la Corte verifica se la riqualificazione abbia violato il diritto a un processo equo, concludendo che non è avvenuto nel caso di specie perché la nuova qualificazione era prevedibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato solo come riferimento procedurale in ordine alla trattazione del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma autorizzante la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; in applicazione della quale la Corte ha anche irrogato la pena pecuniaria alla cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (giurisprudenza)

    Principio consolidato: la riqualificazione in appello è lecita se la nuova definizione era nota o prevedibile per l'imputato e non determina in concreto una lesione dei diritti della difesa.

  • Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui per configurare un 'mutamento del fatto' occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio alla difesa.

  • Altra giurisprudenza di supporto (Sez. U n.36551/2010; Sez.5 n.36157/2019; Sez.6 n.24397/2008)

    Confermano i parametri che limitano la preclusione alla riqualificazione: prevedibilità per l'imputato e assenza di trasformazione radicale che determini pregiudizio difensivo.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riqualificare il fatto anche in assenza di una specifica richiesta del pubblico ministero, purché la nuova qualificazione sia prevedibile per l'imputato e non comporti una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto.
  • La verifica non è meramente letterale (confronto tra rubriche e sentenza) ma sostanziale: occorre valutare se, attraverso l'iter processuale, l'imputato sia realmente stato posto nella condizione di difendersi rispetto al contenuto dell'imputazione.
  • Si configura violazione del principio devolutivo e del diritto di difesa solo se la riqualificazione introduce profili di novità tali da impedire concretamente alla difesa di esercitare le proprie facoltà (mutamento radicale del fatto o oggetto incerto dell'imputazione).
  • In casi simili, la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente eccezioni, chiedere termini per preparare la nuova strategia difensiva o segnalare il pregiudizio, così da documentare l'impossibilità di una difesa adeguata; l'assenza di tali iniziative rende difficile la censura in cassazione.
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se la Corte ritiene sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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