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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15863/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calculli impugna l'ordinanza del 19/10/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha revocato, con decorrenza 16/04/2021, l'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico concesso il 6/07/2021. La revoca è stata motivata dal fatto che il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare in carcere per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (fatti risalenti da settembre 2019) e per i reati fine, circostanza ritenuta indicativa di inaffidabilità. Il ricorrente deduce erronea applicazione/inosservanza dell'art. 47 c.11 ord. pen. e carenza di motivazione, osservando che i fatti cautelari risalgono a prima dell'ammissione all'affidamento, che durante il periodo in comunità aveva tenuto condotta corretta, e che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la decorrenza della revoca tenendo conto dei mesi trascorsi in affidamento e del programma terapeutico già avviato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la legittimità della revoca in quanto il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valutato la gravità e la natura dei fatti contestati (ruolo di rilievo nel sistema criminoso: acquisto e trasporto di sostanze, struttura associativa ampia e con canali internazionali) e ha ravvisato elementi nuovi e rilevanti nella misura cautelare sopravvenuta tali da rendere incompatibile la prosecuzione della misura alternativa. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla decorrenza degli effetti della revoca (il Tribunale aveva fissato la decorrenza al 16/04/2021) perché la motivazione non ha svolto un'adeguata e completa valutazione discrezionale del periodo già trascorso in prova, della natura e del carico delle prescrizioni imposte, della condotta positiva tenuta in comunità e dei principi di proporzionalità e individualizzazione richiesti dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale. La causa è rinviata al Tribunale di sorveglianza di Bolzano per nuovo giudizio sul punto della decorrenza della revoca e della determinazione della pena residua.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen. (c. 11)

    L'articolo regola la revoca dell'affidamento in prova per comportamenti incompatibili; la giurisprudenza richiede motivazione sulla revoca e sui suoi effetti, e la Corte costituzionale ha rilevato la necessità di valutare caso per caso la decorrenza degli effetti della revoca

  • art. 47-ter ord. pen.

    Insieme all'art. 51-ter, viene richiamato per affermare che la revoca è subordinata alla prova di comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni e all'incompatibilità con la prosecuzione della misura

  • art. 51-ter ord. pen.

    Richiamato per i medesimi principi di incompatibilità e per il potere del Tribunale di sorveglianza di valutare le condotte poste a base della revoca senza attendere l'esito del procedimento penale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 343/1987

    Ha stabilito che, in caso di revoca, il Tribunale di sorveglianza deve determinare la residua pena da espiare valutando discrezionalmente la durata delle limitazioni già patite e il comportamento tenuto durante l'esperimento, richiedendo una valutazione individualizzata e proporzionata

  • Giurisprudenza di legittimità (es. sez.1, n.35781/2020; n.42579/2013; n.36503/2018)

    Conferma che la sopravvenienza di una misura cautelare non determina automatismi: il giudice deve verificare se il provvedimento cautelare introduce elementi nuovi rispetto a quelli noti all'atto dell'ammissione e se tali elementi giustificano la revoca; inoltre il Tribunale può valutare le condotte senza attendere l'esito del processo penale

Massime di principio

  • La sopravvenienza di una misura cautelare per fatti anteriori all'affidamento non comporta automaticamente la revoca: il giudice deve accertare se il provvedimento cautelare introduce elementi nuovi e rilevanti rispetto alla prognosi favorevole già formulata.
  • La revoca può fondarsi anche su indizi e valutazioni di gravità e responsabilità personale desumibili dal provvedimento cautelare, senza necessità di attendere la conclusione del processo penale.
  • Nel determinare la decorrenza e gli effetti della revoca (pena residua) il Tribunale di sorveglianza è chiamato a un giudizio discrezionale, motivato e individualizzato, che valorizzi il periodo già trascorso in prova, il carico limitativo delle prescrizioni e la condotta tenuta dall'affidato.
  • La mera sostituzione di una misura cautelare pesante con arresti domiciliari non cancella automaticamente la rilevanza degli elementi cautelari ai fini della valutazione dell'affidamento, ma costituisce elemento da inquadrare nella motivazione complessiva.
  • Il Tribunale deve esplicitare in motivazione la valutazione comparativa tra la funzione rieducativa dell'affidamento e la funzione sanzionatoria/preventiva della revoca, applicando i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

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