Cassazione Civile, Ordinanza n. 19931/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da versamenti eseguiti, nel 2002, da un usufruttuario di una partecipazione sociale in favore di una s.r.l., nell’ambito di una deliberazione assembleare che prevedeva l’utilizzo delle somme in vista di un futuro aumento di capitale collegato a un’operazione di leasing immobiliare, con previsione di restituzione se l’aumento non fosse stato deliberato entro il termine indicato o se non si fosse verificata una certa condizione. In un primo arbitrato era stata negata la restituzione; successivamente l’aumento di capitale fu deliberato nel 2012 e gli eredi del versante domandarono nuovamente la restituzione di parte delle somme. Il Tribunale e poi la Corte d’appello rigettarono la domanda, ritenendo che i versamenti in conto futuro aumento di capitale avessero natura di riserva di capitale e non di credito esigibile, e che l’eventuale aumento gratuito producesse effetti sulla quota del nudo proprietario e non dell’usufruttuario. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale del 2008, che avrebbe già riconosciuto la titolarità del diritto alla restituzione; 2) violazione di norme in tema di conferimenti, aumento di capitale e usufrutto di partecipazioni sociali, sostenendo che non fosse corretto assimilare il versamento in conto futuro aumento di capitale ai conferimenti in conto capitale e che l’art. 2352 c.c. non potesse applicarsi a quote di nuova emissione; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la contraddizione tra l’accertamento che il versamento era stato fatto dal de cuius in proprio e la negazione del diritto alla restituzione, oltre alla mancata considerazione dell’importo eccedente rispetto alla quota in usufrutto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente l’eccezione di giudicato sollevata dalla società controricorrente in memoria, rilevando che su una precedente controversia, relativa al medesimo rapporto e alla stessa pretesa restitutoria collegata ai versamenti in conto futuro aumento di capitale, era già intervenuta una decisione coperta da giudicato che escludeva la sussistenza del credito in capo al de cuius e, di riflesso, ai suoi eredi. Per tale ragione la Corte non ha esaminato i motivi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale preclude la riesame della medesima pretesa quando tra le stesse parti sia già intervenuto un accertamento definitivo sul diritto dedotto
art. 2033 c.c.
richiamato dai ricorrenti come base della pretesa restitutoria; la Corte non entra nel merito della norma perché assorbita dal giudicato
art. 2464 c.c.
richiamato nei motivi per contestare la qualificazione dei versamenti e la loro equiparazione ai conferimenti di capitale
art. 2442 c.c.
richiamato nei motivi in tema di aumento gratuito di capitale
art. 2352 c.c.
richiamato per la disciplina dell’usufrutto sulle partecipazioni; la Corte d’appello aveva ritenuto che il versamento fosse eseguito dall’usufruttuario ma con effetti riferibili al socio
art. 2471 bis c.c.
richiamato quale norma di rinvio alla disciplina dell’usufrutto sulle quote di s.r.l.
art. 2481 bis c.c.
richiamato per il diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato nelle s.r.l.
art. 2481 ter c.c.
richiamato nei motivi in relazione all’aumento di capitale e alla disciplina delle riserve
art. 1180 c.c.
richiamato nei motivi, senza che la Corte ne esamini il contenuto per l’assorbimento processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicata come norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 380 bis c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria della controricorrente e all’eccezione di giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale estende la sua efficacia preclusiva alla medesima pretesa quando vi sia identità di parti, petitum e causa petendi, anche se nel nuovo giudizio vengano prospettate diverse argomentazioni giuridiche o una diversa ricostruzione della natura del rapporto.
- L’eccezione di giudicato può essere utilmente rilevata anche in memoria, ove incida sull’ammissibilità del ricorso e sia fondata su un precedente decisorio definitivo relativo al medesimo rapporto sostanziale.
- Quando una questione pregiudiziale di giudicato è dirimente, la Corte può arrestarsi ad essa senza esaminare i motivi di ricorso attinenti al merito della qualificazione del versamento o alla disciplina societaria invocata.
- In presenza di una precedente decisione definitiva che abbia escluso la sussistenza del diritto alla restituzione, gli eredi del soggetto originario non possono riproporre la stessa pretesa con diverso inquadramento normativo o con riferimento a importi parzialmente differenti, se il fondamento giuridico resta sovrapponibile.
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