Cassazione Civile, Ordinanza n. 11769/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di un immobile sito in Torino, ricondotto dalla categoria A/2, classe 4, rendita proposta di euro 2.042,59, alla categoria A/1, classe 2, rendita di euro 2.575,83. I contribuenti avevano presentato un DOCFA per variazioni interne all’alloggio, sostenendo che non vi fossero le caratteristiche per il classamento in A/1. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato e il riclassamento corretto alla luce delle caratteristiche dell’immobile e del confronto con altre unità dello stesso stabile. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 1 D.M. 701/1994, degli artt. 17 e 20 R.D. 652/1939 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse trattato il precedente classamento come sostanzialmente irretrattabile e non avesse valutato concretamente le caratteristiche attuali dell’immobile, né la comparazione con altre unità dello stabile e con un precedente contenzioso relativo a un’unità dello stesso edificio; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000, per asserita insufficienza della motivazione dell’avviso rispetto agli elementi di fatto indicati nel DOCFA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell’avviso, affermando che, in materia di classamento DOCFA, la motivazione è sufficiente quando l’Ufficio non contesti i dati di fatto dichiarati ma proceda a una diversa valutazione tecnica della rendita e della categoria; nel caso concreto i dati del DOCFA non erano stati disattesi, ma rivalutati ai fini dell’attribuzione della diversa categoria catastale. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR ha compiuto un accertamento in fatto concreto sulle caratteristiche dell’immobile e sulle comparazioni interne allo stabile, escludendo qualsiasi cristallizzazione del precedente classamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione sostanziale della controparte, mentre è stato posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata esclusa perché la CTR ha correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in tema di classamento catastale e motivazione dell’avviso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo realmente trascurato.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
L’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto quando, nel DOCFA, i dati di fatto del contribuente non sono contestati e l’Ufficio esprime una diversa valutazione tecnica della categoria/rendita.
art. 1 D.M. 701/1994
Richiamato dai ricorrenti per contestare la permanenza del precedente classamento; la Corte esclude che il classamento precedente sia irrevocabile o cristallizzato.
artt. 17 e 20 R.D. 652/1939
Norme invocate a sostegno della censura sul classamento catastale; la Corte le ritiene compatibili con il potere dell’amministrazione di procedere a nuova valutazione tecnica dell’immobile.
artt. 3 e 53 Cost.
Le doglianze sulla parità di trattamento e sulla capacità contributiva sono respinte perché il diverso classamento è giustificato da un accertamento concreto delle caratteristiche dell’immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica della rendita o della categoria dell’immobile.
- L’obbligo di motivazione diventa più intenso solo se l’amministrazione modifica i fatti posti a base del DOCFA, come superficie, numero dei vani, destinazione d’uso o presenza di locali non dichiarati; non è sufficiente il solo dissenso estimativo sulla medesima situazione fattuale.
- Il precedente classamento catastale non ha efficacia di irrevocabilità o cristallizzazione: può essere ridiscusso sulla base di un nuovo accertamento concreto delle caratteristiche dell’unità immobiliare e del confronto con immobili omogenei.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove e il giudizio di fatto del merito non sono proponibili come vizio di motivazione in cassazione, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso tra le parti.
- La comparazione con altre unità dello stesso stabile è elemento valutabile nel giudizio di classamento, ma la sua apprezzabilità resta rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita da una rivalutazione in sede di legittimità.
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