Cassazione Civile, Ordinanza n. 05774/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso per il recupero di una somma modesta, nell’ambito del quale la debitrice aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo la non debenza delle somme pignorate. Dopo una prima fase di giudizio, la creditrice aveva riassunto il merito davanti al Giudice di pace; successivamente, a seguito di una nuova opposizione della debitrice fondata anche su un preteso controcredito da compensare, la creditrice aveva riassunto nuovamente la causa davanti al Tribunale chiedendo il rigetto dell’opposizione e, soprattutto, l’accertamento della propria qualità di creditrice della banca per un importo superiore a euro 5.100,00, così da paralizzare l’eccezione di compensazione. Il Tribunale ha tuttavia declinato la competenza ritenendo che il valore restasse ancorato alla somma oggetto di esecuzione e che la domanda sulla compensazione non incidessse sul valore della causa. Con il regolamento di competenza la creditrice ha denunciato: 1) la tardività dell’eccezione/rilevazione d’ufficio di incompetenza per valore, perché pronunciata dopo la prima udienza e dopo riserva su questioni diverse; 2) la violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., sostenendo che la propria domanda di accertamento del controcredito, in quanto riconvenzionale e di valore superiore alla soglia di competenza del giudice di pace, radicava la competenza del Tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice possa rilevare l’incompetenza per valore anche dopo la prima udienza, purché il contraddittorio sia integro, e che non sia necessario deciderla proprio in prima udienza. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la domanda della creditrice di accertamento di un proprio controcredito, pur formulata in modo non precisissimo, integra una domanda riconvenzionale rilevante ai fini del valore e, combinandosi con la regola sul cumulo delle domande di cui all’art. 10 c.p.c., determina la competenza del Tribunale. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione, anche alla luce di un precedente sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
è richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice per negare la debenza delle somme pignorate.
art. 38 c.p.c.
l’incompetenza per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio; non è richiesto che la decisione intervenga necessariamente alla prima udienza, ma la questione va rilevata quando il contraddittorio sia integro.
art. 183 c.p.c.
è usato come parametro temporale della prima udienza, ma la Corte esclude che esso imponga la decisione immediata sulla competenza.
art. 7 c.p.c.
viene richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il valore della controversia, per effetto della domanda riconvenzionale, superava la competenza del giudice di pace.
art. 9 c.p.c.
evocato dalla parte ricorrente come criterio di riparto per valore, ma la Corte decide sulla base del combinato disposto con gli artt. 10 e 17 c.p.c.
art. 10 c.p.c.
la competenza per valore va determinata considerando il cumulo delle domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto; la domanda sul controcredito rileva quindi ai fini del valore.
art. 12 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel sostenere il superamento della soglia di valore.
art. 17 c.p.c.
il criterio di valore nelle esecuzioni forzate attiene alla competenza per valore e deve coordinarsi con la disciplina del cumulo delle domande.
art. 35 c.p.c.
non consente di ritenere che l’eccezione di compensazione, da sola, modifichi il valore della procedura; il suo rilievo va distinto dalla domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito.
art. 164 c.p.c.
anche ove la domanda ulteriore fosse nulla o pretestuosa, il giudice adito sarebbe comunque competente a conoscerla e a consentirne l’eventuale sanatoria.
art. 96 c.p.c.
è richiamato solo in via eventuale, per la valutazione di un dispiegamento pretestuoso della domanda ai fini della responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la domanda con cui una parte chieda l’accertamento del proprio controcredito nei confronti dell’avversario, anche se formulata in modo sintetico o non perfettamente chiaro, può integrare domanda riconvenzionale e incidere sul valore della causa ai fini della competenza.
- Ai fini del riparto di competenza per valore, il criterio dell’art. 17 c.p.c. sulle esecuzioni forzate deve essere coordinato con la regola del cumulo delle domande di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., quando nello stesso processo siano proposte domande contrapposte tra le stesse parti.
- L’eccezione di compensazione sollevata dal debitore esecutato non amplia di per sé il valore della procedura; diverso è il caso in cui la parte proponga una vera domanda di accertamento del proprio credito o controcredito.
- Il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza per valore anche oltre la prima udienza, purché il contraddittorio sia integro; non esiste un onere di decisione immediata nella prima udienza quale condizione di validità della pronuncia.
- Anche una domanda ritenuta eventualmente pretestuosa o nulla resta comunque conoscibile dal giudice adito, il quale può valutarne la nullità e consentirne la sanatoria, senza che ciò escluda ex ante la competenza del giudice stesso.
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