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Sentenza

Sentenza del 29/12/2015 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Cremona

TRIBUTI NON ARMONIZZATI - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'esistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ossia dell'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di ascoltare il contribuente prima di emettere un avviso di accertamento relativo a tributi non armonizzati. La questione è stata esaminata con riferimento agli accertamenti cosiddetti "a tavolino" e all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

La decisione

È stato affermato che, per i tributi non armonizzati, non esiste una norma nazionale generale che imponga all'Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Pertanto, negli accertamenti "a tavolino", l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non impone né l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale né il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. La massima richiama la conformità a Cassazione n. 24823/2015.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il testo fornito richiama la norma senza riportarne il contenuto integrale.

    La disposizione non è stata interpretata come fonte di un obbligo generale di contraddittorio preventivo o di rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati.

  • Cassazione n. 24823/2015

    Il testo la richiama come precedente conforme, senza riportarne una citazione testuale.

    Conferma l'assenza, per i tributi non armonizzati, di un obbligo nazionale generale di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Negli accertamenti a tavolino riguardanti tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria può, in linea generale, emettere l'avviso di accertamento senza instaurare previamente un contraddittorio con il contribuente.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica automaticamente a ogni accertamento, ma opera nei casi e alle condizioni previsti dalla norma, in particolare in relazione a specifiche attività di verifica.
  • La regola non va estesa automaticamente ai tributi armonizzati, per i quali possono rilevare i principi derivanti dal diritto dell'Unione europea e ulteriori garanzie procedimentali.
  • La conclusione può cambiare se una norma speciale impone il contraddittorio, se l'accertamento deriva da un accesso o da una verifica presso i locali del contribuente, oppure se la contestazione riguarda specifiche violazioni procedurali previste dalla legge.

Testo integrale

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