Sentenza del 30/10/2015 n. 22248 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento TARSU relativa agli anni 2002-2005. Ha sostenuto che, in assenza di omessa, infedele o incompleta denuncia, era legittimo liquidare direttamente la tassa e iscriverla a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza preventiva notifica di un avviso di accertamento. Ha inoltre contestato la ritenuta carenza di motivazione dell'ingiunzione, sostenendo che essa richiamava atti e determinazioni dirigenziali contenenti gli elementi necessari per individuare importi e presupposti della tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, ritenendo legittima la liquidazione diretta della TARSU sulla base dei ruoli dell'anno precedente quando i dati già acquisiti non siano stati modificati o variati. La preventiva notifica di un avviso di accertamento è necessaria soltanto in caso di omessa denuncia o di dichiarazione infedele o incompleta. È stato accolto anche il motivo relativo alla motivazione dell'atto, precisando che il rinvio per relationem ad atti conosciuti o conoscibili dal contribuente può essere valido, purché tali atti contengano gli elementi essenziali e non compromettano il diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la decisione sulle spese. Il ricorso incidentale della società è rimasto assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Richiamato insieme agli artt. 71 e 72 in materia di denuncia, accertamento e riscossione della TARSU.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
Richiamato per la disciplina dell'accertamento della TARSU, soprattutto nei casi di omessa, infedele o incompleta dichiarazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Attribuisce ai Comuni la facoltà di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente.
La facoltà è eccezionale e non può essere applicata estensivamente, ma consente di omettere il preventivo avviso di accertamento quando si utilizzino dati già acquisiti e rimasti invariati. L'avviso è invece necessario in caso di omessa denuncia o dichiarazione infedele o incompleta.
Art. 2948 c.c.
È stato richiamato dalle parti in relazione alla prescrizione del tributo, ma la relativa eccezione è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Comune, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Per la TARSU, il Comune può liquidare direttamente il tributo e iscriverlo a ruolo sulla base dei dati dell'anno precedente senza notificare prima un avviso di accertamento, ma solo se tali dati erano già disponibili e non sono cambiati.
- Se il contribuente ha omesso la denuncia oppure ha presentato una denuncia infedele o incompleta, il Comune deve normalmente notificare preventivamente un atto di accertamento.
- Un atto impositivo può motivare la pretesa mediante rinvio ad altri atti o documenti già conosciuti o conoscibili dal contribuente, purché siano individuabili gli importi, il presupposto della tassa, la superficie imponibile e gli altri elementi necessari per difendersi.
- Il rinvio ad atti presupposti non è sufficiente se rende incerta o incomprensibile la pretesa tributaria e impedisce al contribuente di contestarla efficacemente.
- Le eccezioni, come la prescrizione, devono essere dedotte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e adeguatamente riprodotte nel ricorso per cassazione; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
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