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Sentenza

Sentenza n. 3018/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 02.09.2021, di rigetto dell'istanza LC4707095473, nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi

Giustizia amministrativa202502677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di emersione lavorativa ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di emersione presentata dal suo datore di lavoro, deducendo l'illegittimità del diniego, adottato a causa del mancato riscontro a una richiesta di integrazione documentale. Nel corso del giudizio, il Ministero dell'Interno ha prodotto documentazione attestante che il provvedimento era stato comunicato più volte: al datore di lavoro, mediante raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza perfezionatasi il 16 ottobre 2021; personalmente al ricorrente, all'indirizzo da lui dichiarato, mediante raccomandata risultata con esito "sconosciuto"; e, successivamente, tramite nota prefettizia del 21 giugno 2023, resa a seguito di una richiesta di informazioni sullo stato della pratica trasmessa via PEC dal difensore nell'interesse del ricorrente. Il ricorrente non ha contestato tali circostanze. Il ricorso è stato notificato il 18 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo provata la conoscenza del provvedimento impugnato in epoca ampiamente anteriore alla notificazione del ricorso. In particolare, ha considerato perfezionata il 16 ottobre 2021 la comunicazione al datore di lavoro mediante compiuta giacenza e ha rilevato che il diniego era stato inoltre comunicato personalmente al ricorrente nel settembre 2021, nonché nuovamente reso noto con la nota prefettizia del 21 giugno 2023, successiva alla richiesta di informazioni trasmessa dal suo difensore. Il ricorso notificato il 18 giugno 2025 è quindi tardivo. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    emersione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di emersione lavorativa presentata dal datore di lavoro del ricorrente; il giudizio non esamina nel merito i presupposti dell'emersione.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo contro un provvedimento deve essere dichiarato irricevibile quando la notificazione avviene oltre il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'atto; tale conoscenza può risultare da comunicazioni documentate indirizzate al destinatario o al soggetto che ha presentato l'istanza.
  • La comunicazione di un diniego mediante raccomandata indirizzata al soggetto istante e restituita al mittente per compiuta giacenza può determinare la conoscenza legale del provvedimento dalla data di perfezionamento della compiuta giacenza.
  • La successiva comunicazione dell'esito negativo dell'istanza, effettuata dall'amministrazione in risposta a una richiesta di informazioni trasmessa dal difensore nell'interesse dell'interessato, costituisce ulteriore elemento idoneo a dimostrare la conoscenza del provvedimento e la tardività dell'impugnazione.
  • Quando la tardività del ricorso risulta documentalmente provata e non è contestata dall'interessato, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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