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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1794/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per furto (merce alimentare del valore di euro 156,09). I motivi di impugnazione: (1) mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità (vizi motivazionali e violazione di legge); (2) mancata applicazione dell'art. 626, n. 2, cod. pen. (tenue valore); (3) mancata riqualificazione del fatto come tentativo; (4) contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e/o genericità su tutti i motivi. Motivazioni principali: (i) la situazione di indigenza del ricorrente non è di per sé idonea a fondare lo stato di necessità, in mancanza degli elementi di attualità e inevitabilità del pericolo; inoltre il valore della merce sottratta (circa 150 euro) è ritenuto significativo e non riconducibile al 'valore tenue' delle ipotesi che legittimano l'esimente; (ii) l'art. 626 n. 2 non è applicabile per assenza del tenue valore e per l'esistenza, secondo i giudici, di un grave ed urgente bisogno non configurabile come caso di esclusione della rilevanza penale; (iii) il fatto non è tentativo: il reo aveva occultato la merce a distanza dal supermercato, dimostrando l'effettivo impossessamento; (iv) la circostanza aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede è stata esclusa in considerazione degli accorgimenti idonei (vigilanza) sugli scaffali; (v) la valutazione in ordine all'estensione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito, soprattutto alla luce dei precedenti penali dell'imputato. Conseguenze pratiche: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma incriminatrice di riferimento per il reato contestato; applicata dal giudice di merito per la condanna del ricorrente per furto.

  • art. 635, primo comma, n. 7, cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 624 come parte della fattispecie sanzionata; indicazione formale della qualificazione del reato nel provvedimento impugnato.

  • art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen. (valore tenue)

    Esimente/attenuante applicabile ai furti di tenue valore; la Corte ha ritenuto che il valore di circa 150 euro non rientri nel concetto di 'tenue valore', perciò non applicabile nel caso concreto.

  • art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. (circostanza aggravante: esposizione alla pubblica fede)

    La Corte ha escluso l'aggravante quando dagli elementi di fatto emergono misure di vigilanza sugli scaffali idonee a garantire controllo costante sulla merce, conformandosi alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso inammissibile)

    Norma applicata per irrogare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La situazione di indigenza non costituisce automaticamente stato di necessità: è necessario dimostrare l'attualità e l'inevitabilità del pericolo e l'impossibilità di reperire mezzi leciti alternativi.
  • La derubricazione per 'tenue valore' (art. 626 n.2) è riservata a casi di valore davvero esiguo; somme di entità come circa 150 euro difficilmente rientrano in tale nozione.
  • Per qualificare il fatto come tentativo occorre che non si sia realizzato l'impossessamento della cosa; il fatto di occultare la merce a distanza dal luogo di acquisto e riuscire a sottrarla è indice di consumazione.
  • La circostanza aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede può essere esclusa quando dal contesto emergano misure effettive di vigilanza sugli scaffali che rendono insufficiente la dedotta esposizione.
  • La determinazione dell'entità delle circostanze attenuanti generiche rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; precedenti penali incisivi possono giustificare una riduzione non massima.
  • Chi propone ricorso infondato o generico in cassazione rischia non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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