Sentenza n. 2717/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. n. CO/94279 del 28 giugno 2023, trasmessa il successivo 3 luglio, relativa alla conclusione del procedimento amministrativo di decadenza della concessione balneare per l'area demaniale marittima sita in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli n. 63.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dalla concessione demaniale marittima per un'area destinata a stabilimento balneare, bar e ristorante
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione di decadenza fondata sull'art. 47 del Codice della navigazione e sulla normativa regionale, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del Codice della navigazione, poiché gli inadempimenti contestati sarebbero insussistenti o giustificati dai lavori di ristrutturazione e dalla mancata collaborazione dell'amministrazione; violazione dell'art. 10 della l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e mancato accoglimento della richiesta di audizione del legale rappresentante; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta illogicità e violazione della proporzionalità, sostenendo che la decadenza avrebbe dissimulato una revoca. Il provvedimento richiamava plurimi inadempimenti: mancato pagamento della polizza relativa al deposito cauzionale; mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2019-2022, nonostante i solleciti; chiusura dello stabilimento per più anni e deterioramento dell'area; mancata esecuzione delle opere di riqualificazione; abbandono dell'area e occupazione da parte di persone senza fissa dimora. Roma Capitale ha eccepito anche la carenza di interesse, per intervenuta scadenza della concessione, e la mancata contestazione di tutte le autonome rationes, ma il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni preliminari applicando la ragione più liquida.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità della decadenza, la reiterata e consistente morosità relativa a quattro annualità, non contestata dalla ricorrente, distinguendola dai pagamenti riferiti agli anni 2017-2018. Tale morosità è stata correttamente qualificata come grave inadempimento idoneo a impedire la prosecuzione del rapporto concessorio. Il giudice ha inoltre rilevato che lo stato di abbandono e degrado dell'area, documentato dai sopralluoghi e non contestato, non era giustificato dai lavori di ristrutturazione: questi non erano stati completati, la società era comunque stata informata della conclusione favorevole della conferenza di servizi e i lavori non avrebbero potuto sospendere gli obblighi di cura e custodia del bene demaniale. Le allegazioni relative a pandemia, burocrazia, condotte di terzi, abbandono di rifiuti e occupazioni abusive sono state ritenute generiche e, in parte, indicative del disinteresse della concessionaria. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento conteneva una puntuale ricostruzione dei fatti e risultava fondato su plurimi, reiterati e gravi inadempimenti; la censura di difetto di istruttoria e sproporzione era inoltre generica e non contestualizzata. È stato respinto anche il motivo partecipativo, poiché la determinazione esaminava puntualmente le osservazioni presentate dalla società e spiegava le ragioni del loro mancato accoglimento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 47 Codice della navigazione
decadenza ai sensi dell’art. 47, lettere a), b) e f)
La reiterata morosità nel pagamento dei canoni e il mancato assolvimento degli obblighi di gestione, cura e custodia del bene demaniale costituiscono gravi inadempimenti idonei a giustificare la decadenza dalla concessione.
art. 49, comma 3, l.r. 13/2007
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della decadenza concessoria.
art. 10 l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale risulta rispettato quando l'amministrazione esamina puntualmente le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso e ne espone le ragioni di mancato accoglimento.
art. 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
Richiamato con riguardo all'obbligo relativo alla polizza del deposito cauzionale.
art. 25 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe con riferimento al domicilio eletto della parte ricorrente.
Massime di principio
- La reiterata e consistente morosità del concessionario demaniale, protratta per più annualità e non specificamente contestata, integra un grave inadempimento idoneo a fondare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione.
- L'esecuzione di lavori di ristrutturazione può giustificare, in presenza dei relativi presupposti, una temporanea interruzione dell'attività, ma non sospende gli obblighi del concessionario di cura, custodia e conservazione del bene demaniale né giustifica il suo abbandono.
- Lo stato di degrado e abbandono di un'area demaniale concessa, documentato dall'amministrazione e non contestato in modo puntuale, può concorrere a integrare un grave inadempimento concessorio; allegazioni generiche su eventi esterni o condotte di terzi non sono sufficienti a escludere la responsabilità del concessionario.
- È rispettato l'obbligo di partecipazione procedimentale quando il provvedimento finale esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e motiva specificamente le ragioni per cui non le accoglie.
- Quando una pluralità di ragioni autonome sostiene legittimamente un provvedimento di decadenza, l'accertamento della validità di una di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e consente di prescindere dall'esame delle ulteriori motivazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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