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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41009/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili, conti correnti e altri beni, sino a euro 603.804,02, disposto nei confronti di Basile e altri per associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni; per Basile anche un ulteriore reato ex art. 648-ter.1 c.p. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizi procedurali (violazione degli artt. 324 commi 3,6,7 e 309 commi 9 e 10 c.p.p.) relativi a mancato rispetto del termine dei tre giorni liberi tra avviso e udienza, decisione oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti, mancata vocatio del co-difensore e mancato avviso di deposito per integrazione documentale; (2) vizi di legge e carenza di motivazione su configurabilità astratta dei reati contestati (artt. 416 e 648-ter.1 c.p.) e su presunta genericità e manifesta illogicità della motivazione (riferimento agli artt. 321 commi 1 e 2 e 322 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano procedurale, ha ritenuto che le censure relative al mancato rispetto del termine dei tre giorni liberi e ad altre nullità a regime intermedio non fossero state eccepite tempestivamente e si siano perciò sanate (richiamo agli artt. 181 e 182 c.p.p.). Ha spiegato che il termine per la decisione di dieci giorni decorre dalla completa acquisizione degli atti al Tribunale (qui integrazione pervenuta 30/06/2025; decisione 09/07/2025), pertanto il termine è stato rispettato. Ha inoltre osservato che la notifica di un avviso di deposito per integrazione documentale non è necessaria di regola e che la mancata vocatio del co-difensore era una censura aspecifica e non tempestiva. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito il limite della cognizione in cassazione per le misure reali (art. 325 c.p.p.): non si può rimettere in discussione in sede di legittimità la valutazione concreta degli indizi, e la motivazione dell'ordinanza è risultata adeguata e non manifestamente illogica; erano indicati elementi indiziari concreti (es. partecipazione a riunioni, colloqui intercettati) idonei a sostenere l'impostazione accusatoria in questa fase. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., da liquidarsi equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina i termini e la procedura del riesame; la Corte ha interpretato che il termine per la decisione di dieci giorni decorre dalla completa acquisizione degli atti al Tribunale (anche in caso di trasmissione frazionata) e che il termine dei tre giorni liberi è una nullità a regime intermedio la cui eccezione deve essere tempestiva

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato in relazione a profili procedurali dell'udienza (avvisi); le contestazioni non sono state ritenute tempestive né decisive

  • art. 181 c.p.p.

    Nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente; in mancanza si applica sanatoria

  • art. 182 c.p.p.

    Prevede la sanatoria delle nullità non tempestivamente dedotte; la Corte ha richiamato l'effetto sanante per le censure non sollevate in tempo utile

  • art. 325 c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione nelle misure cautelari reali alla sola violazione di legge (compresa la motivazione omessa o apparente); la Corte ha escluso la possibilità di una nuova verifica di merito sugli elementi indiziari

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato per distinguere il grado di persuasività richiesto per misure personali rispetto a quelle reali: per il sequestro preventivo non è necessaria la persuasione richiesta dall'art. 273 per misure personali

  • art. 416 c.p.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse indicato elementi indiziari connessi alla partecipazione di Basile a riunioni e scambi captati

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Riguarda autoriciclaggio/condotte collegate al riciclaggio; per l'odierno ricorrente tale fattispecie era fra le contestazioni ritenute sostenute da indizi nella fase cautelare

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla motivazione e alla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito una motivazione sufficiente

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato nelle censure difensive sulla procedura cautelare; la Corte ha considerato le osservazioni come attacchi di merito non idonei in sede di legittimità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per inquadrare i motivi proposti

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha disposto l'applicazione di tali conseguenze

Massime di principio

  • Le nullità a regime intermedio (es. mancato rispetto di termini procedurali come i 3 giorni liberi) devono essere eccepite tempestivamente davanti al giudice del riesame; in mancanza si applica la sanatoria ex art. 182 c.p.p.
  • Il termine per la decisione previsto dall'art. 324 c.p.p. decorre dal momento in cui il giudice ritiene gli atti acquisiti nella loro completezza; la trasmissione frazionata degli atti non obbliga il Tribunale a computare il termine dalla prima trasmissione se considera gli atti incompleti
  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è limitato alle sole questioni di diritto (incluse motivazione omessa o apparente): non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio tipica della fase istruttoria
  • Il giudice del riesame non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi e le obiezioni principali
  • La mancata comunicazione formale di un avviso di deposito relativo a integrazione documentale non costituisce automaticamente motivo di nullità insanabile; se lo fosse, rientrerebbe nelle nullità da eccepire tempestivamente
  • Quando si contestano in cassazione la genericità degli addebiti e la carenza di fumus, è essenziale mostrare che il giudice abbia omesso ogni valutazione o abbia motivato in modo manifestamente illogico; un diverso apprezzamento degli indizi non è di per sé sufficiente

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