Sentenza del 08/04/2021 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Cartella pagamento - Notifica Pec - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Avvenuta proposizione - Concessionario/resistente - Originale cartella pagamento - Omessa produzione giudizio - Accoglimento ricorso introduttivo - Spese giudizio - Intervenuta compensazione - Complessità questione - Mancata ricorrenza - Rileva - Novità questione - Mancata ricorrenza - Rileva - Gravi eccezionali motivi - Elasticità nozione - Diritto controverso - Obiettiva incertezza - Sussiste - Contribuente/appellante - Liquidazione spese favore - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Opposizione alla cartella di pagamento notificata a mezzo PEC; il Concessionario non ha prodotto in giudizio l'originale della cartella laddove la notifica non risultava effettuata originariamente in formato p7m, contestandosi la prova della regolare notifica e la validità del titolo esecutivo.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato accolto. Nonostante non ricorressero particolari profili di novità o complessità della questione, il giudice ha ritenuto applicabile una nozione elastica dei "gravi ed eccezionali motivi": per l'omessa produzione dell'originale da parte del Concessionario e per l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, il Concessionario è stato condannato alla refusione delle spese di lite e le stesse sono state liquidate a favore del contribuente.
Norme richiamate
c.p.c. art. 92, comma 2
Richiama il principio di condanna alle spese in conseguenza della soccombenza e la discrezionalità del giudice nella determinazione delle spese; nel caso in esame il giudice ha applicato tale disciplina ritenendo sussistenti i presupposti per condannare il resistente alle spese per l'omessa produzione dell'originale e l'obiettiva incertezza del diritto controverso.
Cass. 21157/19
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la mancata produzione dell'originale/documento elettronico valido (o della prova della sua integrità/validità) può giustificare conseguenze processuali sfavorevoli per il resistente; conferma l'ampiezza della nozione dei "gravi ed eccezionali motivi" ai fini dell'addebito delle spese.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è notificata via PEC ma non risulta conservata/fornita in formato p7m o non è prodotto l'originale in giudizio, il contribuente può ottenere l'accoglimento dell'opposizione per carenza probatoria della notifica.
- La condanna alle spese non richiede necessariamente che la controversia sia complessa o nuova: la nozione di "gravi ed eccezionali motivi" è elastica e può ricomprendere l'obiettiva incertezza del diritto derivante dall'assenza di prova documentale.
- Il Concessionario/ente esattore ha l'onere di custodire e, su richiesta, esibire l'originale o la prova certa della validità della notifica elettronica (es. p7m); la mancata esibizione può comportare responsabilità processuale e condanna alle spese.
- Il giudice valuta la responsabilità sulle spese considerando sia la soccombenza sia l'esistenza di ragioni oggettive di incertezza: in presenza di tale incertezza può disporre la refusione a favore del contribuente anche in assenza di profili di novità giuridica.
- Per evitare esiti sfavorevoli, il Concessionario dovrebbe documentare in modo chiaro la catena di trasmissione e l'integrità dei documenti notificati via PEC (file p7m, ricevute, copie conformi); il contribuente deve tempestivamente dedurre la carenza probatoria in sede di opposizione.
- In casi analoghi, chi difende l'atto esecutivo ha convenienza a produrre gli originali o prova equivalente della regolare notifica già nella prima fase processuale per evitare la condanna alle spese.
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