Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/04/2021 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Cartella pagamento - Notifica Pec - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Avvenuta proposizione - Concessionario/resistente - Originale cartella pagamento - Omessa produzione giudizio - Accoglimento ricorso introduttivo - Spese giudizio - Intervenuta compensazione - Complessità questione - Mancata ricorrenza - Rileva - Novità questione - Mancata ricorrenza - Rileva - Gravi eccezionali motivi - Elasticità nozione - Diritto controverso - Obiettiva incertezza - Sussiste - Contribuente/appellante - Liquidazione spese favore - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Opposizione alla cartella di pagamento notificata a mezzo PEC; il Concessionario non ha prodotto in giudizio l'originale della cartella laddove la notifica non risultava effettuata originariamente in formato p7m, contestandosi la prova della regolare notifica e la validità del titolo esecutivo.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato accolto. Nonostante non ricorressero particolari profili di novità o complessità della questione, il giudice ha ritenuto applicabile una nozione elastica dei "gravi ed eccezionali motivi": per l'omessa produzione dell'originale da parte del Concessionario e per l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, il Concessionario è stato condannato alla refusione delle spese di lite e le stesse sono state liquidate a favore del contribuente.

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 92, comma 2

    Richiama il principio di condanna alle spese in conseguenza della soccombenza e la discrezionalità del giudice nella determinazione delle spese; nel caso in esame il giudice ha applicato tale disciplina ritenendo sussistenti i presupposti per condannare il resistente alle spese per l'omessa produzione dell'originale e l'obiettiva incertezza del diritto controverso.

  • Cass. 21157/19

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la mancata produzione dell'originale/documento elettronico valido (o della prova della sua integrità/validità) può giustificare conseguenze processuali sfavorevoli per il resistente; conferma l'ampiezza della nozione dei "gravi ed eccezionali motivi" ai fini dell'addebito delle spese.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento è notificata via PEC ma non risulta conservata/fornita in formato p7m o non è prodotto l'originale in giudizio, il contribuente può ottenere l'accoglimento dell'opposizione per carenza probatoria della notifica.
  • La condanna alle spese non richiede necessariamente che la controversia sia complessa o nuova: la nozione di "gravi ed eccezionali motivi" è elastica e può ricomprendere l'obiettiva incertezza del diritto derivante dall'assenza di prova documentale.
  • Il Concessionario/ente esattore ha l'onere di custodire e, su richiesta, esibire l'originale o la prova certa della validità della notifica elettronica (es. p7m); la mancata esibizione può comportare responsabilità processuale e condanna alle spese.
  • Il giudice valuta la responsabilità sulle spese considerando sia la soccombenza sia l'esistenza di ragioni oggettive di incertezza: in presenza di tale incertezza può disporre la refusione a favore del contribuente anche in assenza di profili di novità giuridica.
  • Per evitare esiti sfavorevoli, il Concessionario dovrebbe documentare in modo chiaro la catena di trasmissione e l'integrità dei documenti notificati via PEC (file p7m, ricevute, copie conformi); il contribuente deve tempestivamente dedurre la carenza probatoria in sede di opposizione.
  • In casi analoghi, chi difende l'atto esecutivo ha convenienza a produrre gli originali o prova equivalente della regolare notifica già nella prima fase processuale per evitare la condanna alle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.