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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1405/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che rideterminava il classamento e la rendita dell'immobile (da categoria E/1 proposta dalla società a C/7). La ricorrente deduceva: illegittima notifica (atto indirizzato all'Autorità portuale anziché alla concessionaria), violazione del contraddittorio, erronea classificazione, violazione dell'art. 2, comma 40 della legge n. 262/2006 e insufficiente motivazione. In sede di cassazione i motivi principali erano la lesione del diritto di accesso alla giustizia e dell'effettività della tutela giurisdizionale (richiamando norme CEDU, TFUE, Carta dei diritti, Cost.) e la violazione di disposizioni tributarie relative alla legittimazione ad impugnare (art. 3, comma 2 D.lgs. n. 504/1992; art. 6 L. n. 212/2000; art. 14 e 19 D.lgs. n. 546/1992 e connessi).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la giurisprudenza di legittimità stabilisce che il processo tributario (esteso al contenzioso catastale) può essere introdotto solo dai soggetti destinatari dell'atto impositivo notificato; l'art. 14 D.lgs. 546/1992 consente interventi ma solo in adesione e nei limiti ristretti previsti. Inoltre l'avviso di accertamento catastale ha natura dichiarativa e non crea immediatamente l'obbligo tributario: l'obbligo impositivo sorge con la successiva notifica dell'atto impositivo al soggetto passivo. Pertanto la concessionaria non era legittimata ad impugnare l'avviso non essendole stato notificato; tale esclusione non determina una lesione del diritto di difesa. Nulla sulle spese essendo l'Agenzia rimasta intimata.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 6 e 13

    Richiamate dalla ricorrente per fondare il principio di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte ritiene che tale principio non sia violato ove la legge processuale tributaria limiti l'azione ai destinatari dell'atto e preveda forme di intervento adesivo per altri soggetti.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 6

    Citato dalla ricorrente nell'ambito dei diritti fondamentali; non ha prodotto effetto idoneo a modificare la disciplina sostanziale e processuale richiamata dalla Corte.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41 e 47

    Invocata per sostenere il diritto ad una tutela effettiva e ad un ricorso imparziale; la Corte ritiene che la disciplina nazionale del contenzioso catastale, letta con orientamento costituzionalmente compatibile, garantisca detta tutela nei limiti stabiliti.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 11 e 24

    Art. 11 richiamato dalla ricorrente in tema di rapporti internazionali e diritti; art. 24 (diritto di difesa) valutato dalla Corte che ritiene non violato dalla esclusione della legittimazione dell'attore non destinatario dell'atto.

  • D.lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Regola la partecipazione al giudizio tributario di soggetti diversi dal destinatario dell'atto: la Corte interpreta l'articolo in senso estensivo ma con limiti, riconoscendo l'intervento adesivo dei soggetti 'connessi' ma senza attribuire loro autonoma legittimazione attiva e senza permettere domande autonome o ampliamento dell'oggetto del giudizio.

  • D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Norma che disciplina l'impugnazione degli atti processuali tributari; la Corte ricorda che l'avviso impositivo è autonomamente impugnabile solo dopo la notifica che genera l'obbligo tributario.

  • D.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2

    Richiamato in ordine alla titolarità dell'obbligo tributario per il concessionario; la Corte osserva che l'obbligo a suo carico si realizza in rapporto alla notificazione dell'atto impositivo e non già in conseguenza del mero avviso catastale non notificato.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6

    Richiede obblighi di informazione dell'Amministrazione; la Corte sottolinea che l'Amministrazione ha l'onere di notificare l'attribuzione o modifica di rendita a chi risulti soggetto passivo e intestatario catastale.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    Stabilisce efficacia delle variazioni catastali solo a decorrere dalla notificazione; la Corte lo usa per affermare che l'efficacia impositiva richiede notificazione al soggetto passivo.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 2007

    Riconosce che per gli immobili costruiti su aree demaniali l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del concessionario, e che a quest'ultimo va inoltrata la comunicazione che accerta l'inadempienza dell'accatastamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Norma richiamata in punto di contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento integrativo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio tributario e catastale può essere introdotto solo dal soggetto destinatario dell'atto che crea l'obbligo tributario; chi non è destinatario non ha autonoma legittimazione ad impugnare il mero avviso catastale
  • L'avviso di accertamento catastale ha natura prevalentemente dichiarativa: l'obbligo tributario nasce con la successiva notificazione dell'atto impositivo al soggetto passivo, che solo allora può impugnare autonomamente
  • L'art. 14 D.lgs. n. 546/1992 consente l'intervento di soggetti diversi dal destinatario ma solo in forma adesiva e nei limiti fissati dall'impugnante; tali intervenienti non possono formulare domande autonome né ampliare l'oggetto del giudizio
  • La mancata notifica dell'atto al concessionario/intestatario catastale impedisce che quest'ultimo sia considerato legittimato attivo: per tutelare i propri interessi deve attendere la notifica dell'atto impositivo o intervenire, nei limiti, in adesione al ricorso proposto dal destinatario
  • Per immobili su aree demaniali l'Amministrazione è tenuta a indirizzare gli atti e le comunicazioni al concessionario che è obbligato alla dichiarazione catastale; tuttavia l'assolvimento di tale obbligo formale non trasforma il mero avviso in un atto impositivo
  • In casi simili è opportuno raccogliere e conservare le prove della titolarità catastale e della eventuale mancanza di notifica: se il contribuente intende contestare classificazione o rendita, la tutela deve essere esercitata dopo la notifica dell'atto impositivo oppure valutando l'adesione a eventuali ricorsi già instaurati dal destinatario

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