Cassazione Civile, Sentenza n. 1405/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che rideterminava il classamento e la rendita dell'immobile (da categoria E/1 proposta dalla società a C/7). La ricorrente deduceva: illegittima notifica (atto indirizzato all'Autorità portuale anziché alla concessionaria), violazione del contraddittorio, erronea classificazione, violazione dell'art. 2, comma 40 della legge n. 262/2006 e insufficiente motivazione. In sede di cassazione i motivi principali erano la lesione del diritto di accesso alla giustizia e dell'effettività della tutela giurisdizionale (richiamando norme CEDU, TFUE, Carta dei diritti, Cost.) e la violazione di disposizioni tributarie relative alla legittimazione ad impugnare (art. 3, comma 2 D.lgs. n. 504/1992; art. 6 L. n. 212/2000; art. 14 e 19 D.lgs. n. 546/1992 e connessi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la giurisprudenza di legittimità stabilisce che il processo tributario (esteso al contenzioso catastale) può essere introdotto solo dai soggetti destinatari dell'atto impositivo notificato; l'art. 14 D.lgs. 546/1992 consente interventi ma solo in adesione e nei limiti ristretti previsti. Inoltre l'avviso di accertamento catastale ha natura dichiarativa e non crea immediatamente l'obbligo tributario: l'obbligo impositivo sorge con la successiva notifica dell'atto impositivo al soggetto passivo. Pertanto la concessionaria non era legittimata ad impugnare l'avviso non essendole stato notificato; tale esclusione non determina una lesione del diritto di difesa. Nulla sulle spese essendo l'Agenzia rimasta intimata.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 6 e 13
Richiamate dalla ricorrente per fondare il principio di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte ritiene che tale principio non sia violato ove la legge processuale tributaria limiti l'azione ai destinatari dell'atto e preveda forme di intervento adesivo per altri soggetti.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 6
Citato dalla ricorrente nell'ambito dei diritti fondamentali; non ha prodotto effetto idoneo a modificare la disciplina sostanziale e processuale richiamata dalla Corte.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41 e 47
Invocata per sostenere il diritto ad una tutela effettiva e ad un ricorso imparziale; la Corte ritiene che la disciplina nazionale del contenzioso catastale, letta con orientamento costituzionalmente compatibile, garantisca detta tutela nei limiti stabiliti.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 11 e 24
Art. 11 richiamato dalla ricorrente in tema di rapporti internazionali e diritti; art. 24 (diritto di difesa) valutato dalla Corte che ritiene non violato dalla esclusione della legittimazione dell'attore non destinatario dell'atto.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Regola la partecipazione al giudizio tributario di soggetti diversi dal destinatario dell'atto: la Corte interpreta l'articolo in senso estensivo ma con limiti, riconoscendo l'intervento adesivo dei soggetti 'connessi' ma senza attribuire loro autonoma legittimazione attiva e senza permettere domande autonome o ampliamento dell'oggetto del giudizio.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Norma che disciplina l'impugnazione degli atti processuali tributari; la Corte ricorda che l'avviso impositivo è autonomamente impugnabile solo dopo la notifica che genera l'obbligo tributario.
D.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
Richiamato in ordine alla titolarità dell'obbligo tributario per il concessionario; la Corte osserva che l'obbligo a suo carico si realizza in rapporto alla notificazione dell'atto impositivo e non già in conseguenza del mero avviso catastale non notificato.
L. n. 212 del 2000, art. 6
Richiede obblighi di informazione dell'Amministrazione; la Corte sottolinea che l'Amministrazione ha l'onere di notificare l'attribuzione o modifica di rendita a chi risulti soggetto passivo e intestatario catastale.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
Stabilisce efficacia delle variazioni catastali solo a decorrere dalla notificazione; la Corte lo usa per affermare che l'efficacia impositiva richiede notificazione al soggetto passivo.
Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 2007
Riconosce che per gli immobili costruiti su aree demaniali l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del concessionario, e che a quest'ultimo va inoltrata la comunicazione che accerta l'inadempienza dell'accatastamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)
Norma richiamata in punto di contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento integrativo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio tributario e catastale può essere introdotto solo dal soggetto destinatario dell'atto che crea l'obbligo tributario; chi non è destinatario non ha autonoma legittimazione ad impugnare il mero avviso catastale
- L'avviso di accertamento catastale ha natura prevalentemente dichiarativa: l'obbligo tributario nasce con la successiva notificazione dell'atto impositivo al soggetto passivo, che solo allora può impugnare autonomamente
- L'art. 14 D.lgs. n. 546/1992 consente l'intervento di soggetti diversi dal destinatario ma solo in forma adesiva e nei limiti fissati dall'impugnante; tali intervenienti non possono formulare domande autonome né ampliare l'oggetto del giudizio
- La mancata notifica dell'atto al concessionario/intestatario catastale impedisce che quest'ultimo sia considerato legittimato attivo: per tutelare i propri interessi deve attendere la notifica dell'atto impositivo o intervenire, nei limiti, in adesione al ricorso proposto dal destinatario
- Per immobili su aree demaniali l'Amministrazione è tenuta a indirizzare gli atti e le comunicazioni al concessionario che è obbligato alla dichiarazione catastale; tuttavia l'assolvimento di tale obbligo formale non trasforma il mero avviso in un atto impositivo
- In casi simili è opportuno raccogliere e conservare le prove della titolarità catastale e della eventuale mancanza di notifica: se il contribuente intende contestare classificazione o rendita, la tutela deve essere esercitata dopo la notifica dell'atto impositivo oppure valutando l'adesione a eventuali ricorsi già instaurati dal destinatario
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