Sentenza n. 1125/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1. delle cartelle di pagamento nn. 100 2025 00182658 19/000 e 100 2025 00182658 19/001, notificate, rispettivamente, alla Sig.ra Cinque ed al Sig. Bozza Ciro in data 24 febbraio 2026, con le quali gli veniva intimato, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 21.730,19 a titolo di sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 21/2019, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001; 2. del ruolo n. 2025/002693, reso esecutivo in data 31.01.2025, sotteso alle predette cartelle; 3. del provvedimento del Comune di Positano prot. n. 6858 del 24.05.2022, notificato il 26.05.2022, con cui è stata accertata l'inottemperanza all'ingiunzione demolitoria n. 21/2019 e irrogata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartelle di pagamento e ruolo relativi alla sanzione pecuniaria per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, nonché il provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza e irrogazione della sanzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria e comodatario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le cartelle di pagamento, il ruolo e il provvedimento comunale del 24 maggio 2022 con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 21/2019 e irrogata la sanzione di 20.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. L'ordinanza riguardava, per la parte rimasta efficace dopo un precedente parziale annullamento giurisdizionale, la realizzazione di una volumetria destinata a servizio igienico e di due varchi sul prospetto dell'immobile. I ricorrenti hanno inoltre dedotto l'incidenza della pendenza del procedimento di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il cui precedente diniego era stato annullato dal TAR per difetto di istruttoria. Il Comune, con effetto conformativo della precedente sentenza, doveva quindi riesaminare l'istanza. Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e irrogazione della sanzione era stato notificato il 26 maggio 2022, mentre il ricorso è stato proposto nel 2026.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle cartelle di pagamento concernenti la determinazione e quantificazione del prelievo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.; la giurisdizione ordinaria sorge invece con il pignoramento, quale avvio della fase esecutiva. La contestazione del provvedimento comunale del 24 maggio 2022 è stata dichiarata irricevibile per tardività, poiché l'atto era stato notificato il 26 maggio 2022. Per il resto il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che, a seguito dell'annullamento del diniego di sanatoria per difetto di istruttoria, l'istanza ex art. 36-bis è nuovamente pendente e il Comune deve pronunciarsi rispettando il vincolo conformativo della precedente sentenza. La presentazione dell'istanza di sanatoria non determina di per sé la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, ma ne sospende gli effetti fino alla definizione del procedimento; in caso di rigetto, l'ordine riacquista efficacia. Poiché, nelle more, l'ordine demolitorio era inefficace, mancava il presupposto dell'inottemperanza. Di conseguenza, le somme portate dal ruolo e dalle cartelle non sono esecutive fino alla conclusione del procedimento di sanatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; nel caso concreto il presupposto sanzionatorio è stato ritenuto insussistente nelle more della definizione dell'istanza di sanatoria.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Disciplina l'istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti; dopo l'annullamento del diniego per difetto di istruttoria, il procedimento è stato considerato nuovamente pendente e vincolante per l'amministrazione ai fini della definizione della sanzione.
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative all'attuazione, determinazione e quantificazione del prelievo, comprese le cartelle anteriori al pignoramento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie relative alle cartelle di pagamento, quando riguardano ancora la determinazione e quantificazione del prelievo e non è iniziata la fase esecutiva mediante pignoramento, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il pignoramento radica invece la giurisdizione del giudice ordinario.
- La contestazione di un provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e di irrogazione di una sanzione edilizia deve essere proposta entro il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione dell'atto; il ricorso tardivo è irricevibile, anche se sono successivamente impugnati gli atti della riscossione.
- La pendenza di un'istanza di sanatoria edilizia non elimina automaticamente l'ordine di demolizione, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria; pertanto, durante tale sospensione non può configurarsi l'inottemperanza all'ordine quale presupposto della sanzione pecuniaria.
- L'annullamento giurisdizionale del diniego di sanatoria per difetto di istruttoria riapre il procedimento amministrativo e impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto delle indicazioni conformative contenute nella sentenza.
- Finché il procedimento di sanatoria non è definito, le somme iscritte a ruolo e portate dalle cartelle per la sanzione collegata all'inottemperanza all'ordine di demolizione non possono essere rese esecutive, quando l'efficacia dell'ordine è sospesa e manca il presupposto dell'inottemperanza.
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