Cassazione Penale, Sentenza n. 9425/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o annullamento del decreto di sequestro preventivo di alcune unità immobiliari disposto dal GIP nei confronti del padre (Contini Fernando). Il ricorrente contestava la qualificazione dell'intestazione come fittizia rispetto ad almeno un immobile e deduceva la mancanza di adeguata valutazione della propria autonoma capacita reddituale e della buona fede, denunciando violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi degli artt. richiamati (in particolare art. 240 bis, art. 321 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e non in vizi rilevanti di diritto o in una motivazione così carente da risultare inesistente. Il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata e coerente in merito alla costruzione dell'edificio, alle modalita di pagamento, ai rapporti di parentela e ai rapporti economici tra le parti. Per l'inammissibilita del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen. (originariamente art. 12 sexies L. 356/1992)
Norma richiamata quale fondamento della confisca 'allargata' e del presupposto dell'intestazione fittizia; la Corte valutache la ricostruzione fattuale giustifichi l'applicazione del presupposto.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro preventivo: la cassazione in materia di sequestro e' ammessa solo per violazione di legge e per vizi motivazionali talmente gravi da rendere inintelligibile il percorso logico del giudice; non e' consentita una semplice rivalutazione del merito probatorio.
art. 648-bis cod. pen.
Reato di riciclaggio; citato come fattispecie rispetto alla quale il padre era imputato, rilevante ai fini dell'applicabilita del sequestro e della confisca allargata.
art. 648-ter cod. pen.
Reato di impiego di beni, utilita' o servizi di provenienza illecita; citato tra le fattispecie relative all'imputazione del padre, concorrente nella valutazione del concreto rischio di sproporzione/illiceita dei beni.
art. 512-bis cod. pen. (originariamente art. 12 quinques L. 356/1992)
Richiamato nel testo come reato a carico dell'imputato principale; serve a inquadrare il contesto del procedimento penale cui si collega il sequestro preventivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rifusione o il versamento a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile per responsabilita' o colpa del ricorrente; applicato per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo e' ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali estremi che rendano incomprensibile il ragionamento del giudice; non e' consentita una semplice riconsiderazione del merito probatorio.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione articolata e coerente sui presupposti del sequestro (modalita di acquisizione dei beni, pagamenti, rapporti familiari ed economici), la Corte di cassazione non può sostituirsi nella rivalutazione dei fatti.
- Le contestazioni relative all'intestazione fittizia richiedono una puntuale dimostrazione di errori giuridici o di carenze logiche nella motivazione per essere ammesse in cassazione; mere alternative interpretative dei medesimi elementi non sono bastevoli.
- Il soggetto che propone ricorso infondato o manifestamente orientato a ottenere una diversa valutazione probatoria puo' essere condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se emerge una colpa nella proposizione del ricorso.
- In casi simili, il ricorrente dovrebbe focalizzarsi nel ricorso di cassazione su specifiche e contestabili violazioni di norme processuali o su lacune obiettive della motivazione, non su richieste di rivalutazione del materiale probatorio.
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