Sentenza del 20/02/2019 n. 4934 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'IVA dovuta per l'anno 1999 sulle somme che la società consortile aveva riaddebitato, in misura pari al 50% ciascuna, alle due società consorziate per personale, automezzi, macchinari, attrezzature e altri costi sostenuti nell'esecuzione dell'appalto comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tali riaddebiti costituissero un'unica prestazione di servizi imponibile, da assoggettare all'aliquota ordinaria del 20%, contestando inoltre l'infedeltà della dichiarazione IVA e la mancata registrazione di operazioni imponibili. La società consortile sosteneva invece di essere una mera mandataria senza rappresentanza delle consorziate e che le operazioni non fossero autonomamente imponibili oppure dovessero essere trattate diversamente ai fini IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società consortile. Ha confermato che la società consortile, avente natura mutualistica e priva di autonomo scopo di lucro, aveva svolto un servizio unitario nell'interesse delle consorziate e che il ribaltamento dei costi costituiva il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. È stata però confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, anziché dell'aliquota ordinaria. Sono state inoltre confermate l'esclusione delle sanzioni, in ragione dell'obiettiva incertezza interpretativa e dell'assenza di discrezionalità nell'applicazione dell'aliquota. Le spese di lite sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
Prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA; il comma 3 riguarda, tra l'altro, le prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza per conto del mandante.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 3 perché il rapporto è stato qualificato come prestazione unitaria della società consortile verso le consorziate, non come mandato senza rappresentanza. Il riaddebito dei costi è quindi stato considerato il corrispettivo di un servizio imponibile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16 e Tabella A, parte III, voce n. 127-sexiesdecies
Aliquota agevolata per le prestazioni di gestione dei rifiuti solidi urbani.
L'aliquota applicabile alle fatture della società consortile verso le consorziate è quella agevolata propria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, poiché il servizio riaddebitato mantiene la stessa natura economica della prestazione resa nell'ambito dell'appalto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Non applicazione delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
La Corte ha confermato l'esclusione delle sanzioni poiché esisteva un'incertezza interpretativa oggettiva sull'aliquota applicabile, evidenziata anche dal contrasto tra le decisioni dei giudici di merito.
L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis
Disciplina delle società consortili costituite per l'esecuzione di appalti pubblici.
La società consortile, quando opera come struttura mutualistica e strumentale alle imprese socie, non assume necessariamente la posizione di autonomo appaltatore: le operazioni e i costi possono essere riferiti direttamente alle consorziate e ribaltati su di esse.
Cass. 18 giugno 2008, n. 16410
Principio sul ribaltamento dei costi sostenuti dalla società consortile.
Le spese affrontate dalla società consortile per l'esecuzione dell'appalto possono costituire costi propri delle imprese socie e possono essere riaddebitate mediante il cosiddetto ribaltamento dei costi.
Cass. 14 febbraio 2017, n. 18437
Precedente tra le medesime parti richiamato dalla Corte.
Il precedente ha contribuito a confermare sia la qualificazione unitaria dell'operazione sia l'applicazione del regime IVA collegato alla prestazione principale resa nell'ambito della gestione dei rifiuti.
Massime di principio
- Quando una società consortile opera come struttura mutualistica e strumentale alle consorziate, senza perseguire un autonomo scopo di lucro, il riaddebito dei costi può essere considerato il corrispettivo di un'unica prestazione di servizi imponibile ai fini IVA.
- La qualificazione come semplice mandataria senza rappresentanza non dipende dalla sola denominazione contrattuale, ma dalla concreta struttura dei rapporti, dalle attività svolte e dall'accertamento dei fatti.
- Per individuare l'aliquota IVA applicabile al riaddebito, occorre guardare alla natura effettiva e unitaria del servizio prestato, non soltanto alla singola tipologia dei costi interni sostenuti dalla società consortile.
- Se il servizio principale beneficia di un'aliquota agevolata e il riaddebito rappresenta la stessa operazione economica verso le consorziate, l'agevolazione può estendersi anche alla fatturazione interna, purché vi sia continuità sostanziale tra le prestazioni.
- L'esclusione delle sanzioni può essere riconosciuta quando sussiste un'obiettiva incertezza normativa o interpretativa, soprattutto in presenza di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi non univoci.
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