Cassazione Penale, Sentenza n. 12724/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Sostiene che le cessioni riguardavano quantitativi trascurabili di crack e che dall'istruttoria non emergeva collegamento stabile con la cosiddetta "piazza di spaccio" né elementi che dimostrassero una partecipazione a una minima organizzazione, ritenendosi quindi uno spacciatore occasionale cui dovrebbe applicarsi la norma più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la valutazione negativa della sussistenza del requisito di "fatto di lieve entità", richiamando elementi probatori secondo cui l'imputato era "inserito a pieno regime" tra coloro autorizzati a operare nella "piazza di spaccio" di viale Trieste a Pagani e non agiva in modo isolato ma in coordinamento con più correi, secondo una consolidata suddivisione di ruoli. La Corte ha inoltre rilevato correttamente che, pur non essendo il comma 5 incompatibile in astratto con la reiterazione o la pluralità di sostanze, la valutazione complessiva delle modalità e delle circostanze del caso concreto escludeva l'applicazione della causa di lieve entità. Di conseguenza la sentenza di merito (pena ridotta in appello a 4 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 18.300,00 euro) è confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il comma 5 (fatto di lieve entità) non si riconosce automaticamente per quantitativi esigui: occorre una valutazione complessiva di mezzi, modalità, ruolo e collegamenti dell'agente. L'applicazione del comma 5 può essere esclusa se emergono elementi indicativi di inserimento stabile in una piazza di spaccio o di attività svolta in modo non marginale.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato per chiarire che la normativa non esclude in astratto il riconoscimento del fatto di lieve entità in presenza di reiterazione, ma rimane necessario valutare le peculiarità del caso concreto per stabilire la portata dell'attività.
art. 81 cod. pen.
comma finale (concorso di reati)
Richiamato in relazione alla configurazione del concorso di persone e delle conseguenze per la determinazione della pena in presenza di più cessioni; la partecipazione coordinata con più correi è elemento che può aggravare la valutazione della gravità dell'attività illecita.
Massime di principio
- La quantità di stupefacente, da sola, non basta a qualificare il fatto come "lieve entità": va valutato il contesto (ruolo dell'imputato, modalità operative, collegamenti con una "piazza" o organizzazione).
- L'inserimento stabile in una piazza di spaccio o l'esistenza di una ripartizione di ruoli tra correi sono indici forti di esclusione dell'ipotesi attenuante ex art. 73, comma 5.
- La reiterazione delle cessioni o la pluralità di sostanze non escludono automaticamente la lieve entità, ma rendono necessaria una valutazione complessiva della bassa intensità dell'attività per riconoscerla.
- Le corti di merito devono motivare in modo concreto e puntuale la loro valutazione globale; una motivazione adeguata ostacola la sindacabilità in cassazione se non illogica o contraddittoria.
- In casi simili, chi contesta l'esclusione della lieve entità dovrebbe provare l'assenza di legami organizzativi, la marginalità del ruolo e la scarsa rilevanza economica dell'attività per contrastare la valutazione di inserimento nella struttura di spaccio.
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