Sentenza del 26/04/2017 n. 10279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della CTR sostenendo che non spettassero le agevolazioni daziarie sull'importazione di alluminio dal Venezuela. Secondo l'Ufficio, i certificati originari Form AA non erano conformi al modello comunitario Form A e recavano un timbro difforme; inoltre, i certificati Form A sostitutivi, emessi a posteriori dall'autorità venezuelana, non avrebbero potuto essere utilizzati perché non erano rispettati i termini e le condizioni previsti dalla normativa doganale comunitaria. L'Agenzia ha richiamato, in particolare, l'art. 94, comma 5, e l'art. 85 del Regolamento CEE n. 2454/1993, nonché l'art. 201 del codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine previsto per la risposta dell'autorità del Paese esportatore non comportasse automaticamente la decadenza dal beneficio tariffario, lasciando comunque all'autorità importatrice un potere discrezionale di valutare una risposta tardiva. Ha inoltre stabilito che i certificati sostitutivi Form A emessi a posteriori erano legittimi, poiché l'autorità venezuelana aveva confermato la genuinità dei certificati originari e l'autorità italiana non aveva contestato la falsità dei documenti sostitutivi. La dogana dello Stato importatore è tenuta a riconoscere le valutazioni dell'autorità doganale dello Stato esportatore nell'ambito del sistema di cooperazione e controllo a posteriori. La sostituzione dei certificati è stata qualificata come rinnovazione del titolo di legittimazione, non come nuova certificazione incompatibile con l'obbligazione doganale. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94, comma 5
rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali
Il mancato riscontro dell'autorità del Paese esportatore entro il termine previsto non determina automaticamente una decadenza dal beneficio. La norma attribuisce all'autorità importatrice il potere di rifiutare il beneficio, senza escludere in assoluto la possibilità di valorizzare una risposta tardiva.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 85
Le disposizioni sui certificati sostitutivi devono essere applicate in relazione alla concreta fattispecie. Quando il controllo a posteriori conferma la genuinità della certificazione originaria, la documentazione successiva può legittimamente confermare e regolarizzare il titolo già presentato.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 80 e 81
Il beneficio tariffario preferenziale è subordinato alla presentazione del certificato di origine Form A, secondo il principio di cartolarità. Nel caso esaminato, tale principio è stato rispettato perché i certificati emessi successivamente riproducevano e confermavano i dati dei certificati presentati all'importazione.
Codice doganale comunitario, art. 201
L'obbligazione doganale sorge al momento previsto dalla legge, ma la successiva sostituzione o rinnovazione di certificati identici nei contenuti non modifica necessariamente la natura originaria del titolo né impedisce il riconoscimento del beneficio.
Codice doganale comunitario, art. 81
La norma è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, poiché non si trattava di introdurre una certificazione completamente nuova e diversa, ma di documentare successivamente la genuinità dei certificati già presentati.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione delle norme doganali richiamate, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nel sistema dei regimi tariffari preferenziali, il controllo a posteriori serve sia a contrastare le frodi sia a correggere irregolarità imputabili alle autorità pubbliche, senza penalizzare automaticamente l'importatore o l'esportatore in buona fede.
- Una risposta tardiva dell'autorità doganale estera non comporta necessariamente la perdita del beneficio: occorre verificare il contenuto della risposta, la sua attendibilità e l'eventuale presenza di circostanze fraudolente.
- Quando l'autorità doganale dello Stato esportatore conferma ufficialmente l'autenticità e l'origine della merce, l'autorità dello Stato importatore, salvo elementi concreti di falsità o frode, deve riconoscere tale valutazione nell'ambito del principio di cooperazione amministrativa e mutuo riconoscimento.
- Un certificato emesso successivamente può essere utilizzato se non introduce un'origine o un'operazione nuova, ma conferma e rinnova documentalmente un certificato già presentato all'importazione.
- La semplice difformità formale del timbro o del modello documentale non è necessariamente sufficiente a negare il beneficio quando l'autorità competente del Paese esportatore abbia verificato e confermato la genuinità dei documenti.
- In casi analoghi è essenziale dimostrare la corrispondenza tra i certificati originari e quelli sostitutivi, la provenienza ufficiale della conferma e l'assenza di contestazioni specifiche di falsità o frode.
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