Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva adito il Tribunale ordinario chiedendo di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di area demaniale sita in Ponte San Pietro, che assumeva avere da tempo perso l'originaria funzione pubblica e idraulica. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, ritenendo che la controversia investisse la demanialità attuale dell'area, coincidente secondo gli atti con l'alveo e le aree spondali del torrente Quisa. Con il regolamento di competenza la società ha contestato tale decisione, sostenendo che la questione reale fosse solo la titolarità di un bene ormai sdemanializzato di fatto e dunque la sua usucapibilità, senza necessità di accertare i limiti dell'alveo o la qualificazione idraulica del bene. L'Agenzia del Demanio ha resistito, e il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto richiamando la giurisprudenza secondo cui, quando è controverso se un'area rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, la competenza appartiene al giudice specializzato se occorrono indagini tecniche per stabilirlo.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il ricorso, condividendo la valutazione del Tribunale e del Pubblico Ministero: poiché tra le parti era controversa la stessa appartenenza dell'area al demanio idrico e occorreva verificare se il terreno rientrasse nell'alveo del torrente Quisa o ne fosse uscito per effetto di una sdemanializzazione tacita, la causa apparteneva alla competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. La Corte ha anche rilevato la nullità della notifica del ricorso eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma ha omesso la rinnovazione della notifica perché il ricorso appariva prima facie infondato. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia del Demanio; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 T.U. n. 1774/1933
"Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) Le controversie intorno alla demanialità delle acque. b) Le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde. c) Le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica. d) Le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque"
La norma è richiamata per affermare la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche quando la controversia richiede di stabilire se l'area rientri nel demanio idrico o nei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua pubblico.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Sono richiamati per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo: se il ricorso è prima facie infondato, è superfluo disporre la rinnovazione della notifica nulla.
L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46
È citata nel testo dell'art. 140 T.U. acque come riferimento alle indennità per occupazioni conseguenti a opere idrauliche, di bonifica e derivazione/utilizzazione di acque.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, quando la controversia attiene ai limiti dell'alveo o alle sponde di un corso d'acqua pubblico, la competenza speciale sussiste se occorre svolgere indagini tecniche per stabilire se l'area rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale.
- La competenza del giudice ordinario si configura solo quando sia pacifico che il terreno abbia cessato di far parte dell'alveo o del demanio idrico e la controversia riguardi la titolarità del bene per ragioni estranee alla sua inclusione nel corso d'acqua pubblico.
- Nel regolamento di competenza, la nullità della notifica del ricorso non impone la rinnovazione se il ricorso è manifestamente infondato, perché il rinvio comporterebbe un inutile aggravio processuale in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
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