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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23543/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato elementi favorevoli alla sua persona. Dal testo emerge che i fatti addebitati consistevano in condotte aggressive e oppositive: avrebbe sferrato calci e pugni e lanciato sputi contro gli agenti intervenuti dopo una denuncia per il disordine creato in un supermercato, oltre ad aver lanciato sassi contro il portone dell'abitazione di una donna con la quale condivideva il fidanzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque generici. Ha osservato che i giudici di merito avevano già motivato in modo coerente il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta e la persistenza di atteggiamenti violenti e oppositivi, nonché il giudizio sulla personalità dell'imputata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili doglianze che si risolvano in censure generiche o non consentite, specie quando mirano a una rivalutazione del merito sul trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo coerente e non apparente, degli elementi valorizzati, come gravità della condotta, persistenza di atteggiamenti aggressivi e valutazione della personalità dell'imputato.
  • La motivazione sul trattamento punitivo non deve necessariamente dare risposta analitica a ogni allegazione difensiva, essendo sufficiente una valutazione complessiva e non illogica dei fatti rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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