Cassazione Penale, Sentenza n. 34898/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La difesa ha sostenuto che la partecipazione all'associazione di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti non poteva desumersi dalla mera disponibilità verso un associato o dalla condivisione di intenti, ma richiede contributi concreti e consapevoli; ha censurato l'uso delle intercettazioni ritenendole insufficienti senza il sequestro della droga (richiamo all'art. 192 c.p.p.), ha contestato la rilevanza di singoli episodi (più reati contestati con fatti limitati e circostanze che la difesa riteneva sporadiche), ha evidenziato il decorso del tempo e l'arresto del capo del sodalizio come elementi di cessazione dell'attività, e ha lamentato un trattamento cautelare più grave rispetto ad altre donne coinvolte nel procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del Riesame che ha dedotto la gravità indiziaria dalla totalità delle risultanze (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri, osservazioni), constatando che Curcio forniva apporto materiale e organizzativo: consigli al compagno, partecipazione a cessioni, disponibilità a confezionare dosi, gestione di contabilità e cassa comune, volontà di assumere il ruolo in caso di arresto del capo. Sul profilo cautelare la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e l'art. 275, comma 3 c.p.p., sottolineando che non sono emersi elementi idonei a superare tale presunzione; inoltre il Tribunale aveva motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari anche per il fatto che reati erano stati commessi in ambito domestico. Conseguentemente la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende è stata confermata, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata come base procedurale per l'ordinanza del Tribunale adita
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
delitto contestato (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti), in relazione al quale opera la speciale disciplina cautelare richiamata
art. 273 cod. proc. pen.
criterio della gravità indiziaria: la sua insussistenza in cassazione è sindacabile solo se emerge violazione di norme o mancanza/manifesta illogicità della motivazione
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata dalla difesa in ordine all'esigenza del sequestro della sostanza come elemento probatorio, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza del sequestro non invalidava le valutazioni di merito sulle intercettazioni
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati previsti dal DPR 309/90; la presunzione può essere superata solo con prova contraria, che nel caso non è emersa
art. 275 comma 4 cod. proc. pen.
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
richiamato per spiegare la diversa disciplina applicabile a madri di figli minori di sei anni, che giustifica differenti misure cautelari tra coindagate
art. 274 cod. proc. pen.
principi sul giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento all'autonomia della posizione processuale dei singoli coindagati
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- In tema di misure cautelari la Corte di legittimità sindaca la motivazione del giudice di merito solo per manifesta illogicità o violazione di legge; non è consentito rifare la valutazione dei fatti.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, sono valutazione di merito: la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito e solo in presenza di illogicità manifesta può essere censurata in Cassazione.
- Per i reati previsti dal DPR 309/1990 opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); occorre una prova contraria solida per superarla.
- La mera vicinanza o disponibilità verso un associato non è sufficiente per configurare la partecipazione associativa; tuttavia la somma di comportamenti concreti, ripetuti e organizzativi (consigli, partecipazione a cessioni, gestione contabile, disponibilità a confezionare dosi) può legittimare la sussistenza dei gravi indizi.
- Il decorso del tempo non determina automaticamente l'insussistenza delle esigenze cautelari: in caso di presunzione speciale per taluni reati il giudice non è onerato di dimostrare la persistenza delle esigenze se non emergono elementi a sostenerne la rescissione.
- Trattamenti cautelari differenziati tra persone coinvolte nello stesso procedimento possono essere giustificati da condizioni personali (es. maternità, presenza di figli minori) e dalla diversa entità del contributo all'illecito.
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