Ordinanza n. 1215/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento del silenzio tenuto dal Comune di Brindisi sull’istanza della Società relativa all’UMI 7 del comparto F1 Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani; e per la condanna del Comune di Brindisi a provvedere, nell’assegnando termine, sulla predetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Brindisi sull’istanza del 30 gennaio 2025 volta a ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un complesso immobiliare, previa modifica della convenzione urbanistica del comparto F1/20 e della destinazione d’uso dell’UMI 7
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria del comparto edificatorio in zona F/1 a Sant’Elia, aveva chiesto il 30 gennaio 2025 l’autorizzazione a realizzare un complesso immobiliare, previa modifica della convenzione urbanistica del comparto F1/20 e della destinazione alberghiera dell’UMI 7. Dopo aver ottenuto con sentenza del TAR n. 59 del 15 aprile 2026 la condanna del Comune a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, la società ha chiesto il 10 settembre 2026 la nomina di un commissario ad acta, deducendo che il termine era ampiamente scaduto senza che il procedimento fosse definito. Nella memoria del 22 settembre 2026 ha inoltre censurato carenze istruttorie e motivazionali degli atti comunali sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta. Ha rilevato che il 10 settembre 2026, dopo il deposito dell’istanza commissariale delle ore 11:45, l’Ufficio urbanistica aveva comunicato il parere contrario alla variazione d’uso, richiamando la deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 28 agosto 2026, e che alle ore 18:12 il dirigente SUAP aveva comunicato la chiusura negativa del procedimento. Tali atti, pur successivi alla richiesta di nomina e suscettibili di separata impugnazione, avevano definito il procedimento, facendo venir meno i presupposti per l’intervento sostitutivo. Il Collegio non ha esaminato le censure di carenza istruttoria e motivazionale. Poiché l’Amministrazione ha adottato le determinazioni finali solo dopo la presentazione dell’istanza commissariale, il Comune è stato condannato a pagare le spese della fase, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta richiesta per dare esecuzione a una pronuncia che impone di concludere un procedimento non è dovuta quando, prima che il giudice decida sull’istanza, l’amministrazione adotta determinazioni finali che definiscono quel procedimento; la legittimità di tali determinazioni resta contestabile con separata impugnazione.
- La definizione del procedimento intervenuta dopo la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta può comportare il non luogo a provvedere sulla richiesta sostitutiva, ma il ritardo dell’amministrazione può giustificare la sua condanna alle spese della fase.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1319/2026 - Brescia, Sezione 2
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1894/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1075/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1081/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Milano, Sezione 3
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 4446/2026 - Milano, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →