Cassazione Penale, Sentenza n. 37242/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del GIP (11/10/2021) che aveva disposto il sequestro preventivo di euro 1.038.944,00 per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente contestava la mancanza del fumus del delitto, sostenendo che le successive verifiche della Guardia di Finanza avevano quantificato le vendite "in nero" e l'effettiva IVA evasa in misura (complessiva euro 785.339,00 di vendite in nero; IVA evasa euro 172.994,56) che smentivano l'originaria presunzione secondo cui tutti i beni acquistati in nero sarebbero stati integralmente rivenduti in nero. Denunciava altresì che il Tribunale non avrebbe considerato la possibilità che la merce acquistata in nero fosse poi stata regolarmente rivenduta e che i giudici del riesame avrebbero adottato valutazioni apodittiche sulle presunzioni della Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano aspecifiche e miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (vietata in sede di legittimità salvo vizi di legge), senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del Tribunale. Il Collegio ha ritenuto legittime le presunzioni adottate dagli organi di polizia giudiziaria dato che il ricorrente non ha dimostrato il possesso attuale delle merci (onere probatorio del ricorrente per diminuire la stima operata dalla G.d.F.). Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Norma che definisce il delitto tributario rilevante ai fini della determinazione della base imponibile e delle soglie di punibilità; la Corte ha ritenuto che, allo stato, la quantificazione dell'imposta evasa effettuata dalla Guardia di Finanza fosse fondata salvo prova contraria fornita dal ricorrente
art. 321 cod. proc. pen.
Articolo evocato dal ricorrente come presunta violazione relativa al fumus del reato; la Corte ha ritenuto che la doglianza non evidenziasse un vizio di diritto attinente alla motivazione ma solo una diversa valutazione dei fatti
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione può sindacare motivazione e vizi di legge, non rivalutare i fatti e le prove se non per errori di diritto o vizi radicali della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibile pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata per escludere che il ricorso fosse stato proposto in colpa: la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità e operato la conseguente sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammissibile prevalentemente per vizi di diritto o per carenze radicali della motivazione; non è il mezzo per una semplice riconsiderazione delle valutazioni di merito e delle prove.
- Quando le forze di polizia giudiziaria producono stime basate su documentazione extracontabile informale, il giudice può legittimamente fondarsi su tali presunzioni se il soggetto interessato non adempie all'onere di prova contrario (ad es. dimostrare il possesso attuale delle merci, elencandole e stimandone il valore).
- La parte che contesta la determinazione della base imponibile deve fornire elementi concreti e specifici (non mere ipotesi) per correggere in diminuzione la stima operata dagli uffici verificatori; l'assenza di tale prova rafforza la legittimità della stima fiscale.
- Le deduzioni generiche e aspecifiche che chiedono alla Corte di Cassazione una diversa valutazione dei fatti sono destinate all'inammissibilità; i motivi devono essere tarati sui limiti del sindacato di legittimità (errores in iudicando rilevanti solo se si tratta di vizi di legge o di una motivazione radicalmente carente).
- In procedure di sequestro preventivo per reati tributari, l'onere di allegazione e prova per scalfire le stime dell'accusa grava sul soggetto sottoposto a provvedimento cautelare; l'assenza di documentazione probatoria o di un elenco delle merci residuali può giustificare la conferma del sequestro.
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