Ordinanza n. 31/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 2.12.2025 avente ad oggetto “disposizione di chiusura e archiviazione del procedimento ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. relativo alla verifica di un possibile inquinamento acustico prodotto dal pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato -OMISSIS-, ubicato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-”, notificato al ricorrente in data 2.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di chiusura e archiviazione dell’Ufficio di Polizia locale prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025, richiamata nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di chiusura e archiviazione del procedimento relativo alla verifica di un possibile inquinamento acustico prodotto da un pubblico esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti esponenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune ha archiviato il procedimento avviato a seguito del loro esposto relativo a immissioni acustiche ritenute intollerabili, consistenti in musica ad alto volume e schiamazzi provenienti da un pub-ristorante ubicato al piano terra dello stabile in cui abitano. Il ricorso censura, in sostanza, l'inadeguatezza dell'istruttoria e della valutazione amministrativa, poiché gli accertamenti della Polizia locale sono stati svolti esclusivamente in orario diurno, mentre nell'esposto era stato segnalato che i rumori molesti si protraevano fino a notte fonda. I ricorrenti hanno inoltre evidenziato che una precedente inquilina, trasferitasi pochi giorni prima dell'accertamento, aveva riferito di essersi lamentata più volte per la musica fino alle ore 2.00 e per gli schiamazzi degli avventori, e che un altro ex inquilino aveva motivato il recesso dal contratto di locazione con l'impossibilità di riposare a causa del rumore proveniente dal locale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per imporre un riesame dell'archiviazione. In sede di sommaria valutazione, il Collegio ha ritenuto non congrua l'istruttoria comunale rispetto ai fatti denunciati, perché basata su accertamenti effettuati in fasce orarie diverse da quelle indicate come maggiormente critiche. Ha inoltre rilevato che il Comune non sembra aver adeguatamente considerato le dichiarazioni della precedente inquilina e la lettera di recesso dell'altro ex inquilino, elementi potenzialmente significativi circa la persistenza e l'incidenza delle immissioni rumorose. L'Amministrazione dovrà procedere a un compiuto e motivato riesame, anche mediante accertamenti fonometrici con l'ausilio dell'ARPAS, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto l'istanza e ha disposto il riesame dell'atto impugnato.
l. 241/1990
Il procedimento amministrativo di verifica dell'inquinamento acustico era stato avviato e archiviato ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo; il provvedimento richiama inoltre la memoria presentata ai sensi dell'art. 10.
art. 10 l. 241/1990
La documentazione prodotta con la memoria procedimentale, compresa la lettera di recesso di un ex inquilino, è stata considerata dal giudice quale elemento istruttorio rilevante ai fini del riesame.
Massime di principio
- Quando un esposto denuncia immissioni rumorose concentrate nelle ore notturne, un'istruttoria fondata esclusivamente su accertamenti svolti in orario diurno non è congrua rispetto all'oggetto della segnalazione e può giustificare la sospensione dell'archiviazione e il riesame del procedimento.
- Nel procedimento di verifica dell'inquinamento acustico, l'amministrazione deve valutare complessivamente gli elementi disponibili, comprese le dichiarazioni di precedenti occupanti dell'immobile e la documentazione relativa a recessi locatizi motivati dal disturbo, anche se tali elementi non dimostrano da soli l'attualità del fenomeno.
- Il riesame dell'archiviazione di un procedimento relativo a immissioni rumorose deve essere compiuto e motivato e può richiedere accertamenti fonometrici svolti nelle fasce orarie coerenti con quelle in cui il disturbo è stato denunciato, eventualmente con l'ausilio dell'autorità tecnica competente.
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