Cassazione Penale, Sentenza n. 41550/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) difetto di motivazione sulla asserita assenza dell'imputato dal domicilio al momento dei controlli, con dedotta alternativa che l'imputato fosse in casa ma addormentato o che il campanello non funzionasse; 2) violazione di legge per mancata rivalutazione della pericolosità sociale prima della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale (si deduceva che la misura era stata originariamente disposta nel 2011 e che non era stata verificata l'attualità della pericolosità); 3) difetto di motivazione nell'applicazione della recidiva. Inoltre il Pubblico Ministero aveva chiesto annullamento senza rinvio sostenendo che la nuova sottoposizione fosse priva della necessaria rivalutazione della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato: la Corte d'appello ha valutato che la pattuglia aveva effettuato due controlli (ore 0:20 e 1:10), suonando ripetutamente senza ricevere risposta, e tale valutazione non era viziata; l'argomento del campanello non funzionante non era stato adeguatamente prospettato in sede di merito e risultava contraddetto da altri controlli nel periodo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo alla mancata rivalutazione della pericolosità, richiamando l'art. 14, comma 2-ter, d.lvo n. 159/2011: la sospensione per carcerazione richiede nuova valutazione solo se la detenzione è protratta per "almeno due anni"; nel caso in esame la sospensione era stata per 1 anno e 3 mesi e per altri 2 giorni, quindi non sussisteva l'obbligo di nuova valutazione. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato la genericità dell'atto di impugnazione e confermato che i giudici di merito avevano motivato l'applicazione della recidiva richiamando la specificità e la prossimità temporale dei precedenti. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; resta ferma la condanna di merito (pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011).
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto provata la violazione per l'assenza dell'imputato al controllo domiciliare
art. 14, comma 2-ter, d.lvo n. 159/2011
"l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa nel caso di esecuzione di pena detentiva e, nel caso di detenzione protrattasi per 'almeno due anni', è necessaria una nuova valutazione della pericolosità prima della ripresa della misura personale"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sorge solo se la detenzione è durata almeno due anni; nel caso concreto la sospensione non ha raggiunto tale soglia temporale, perciò non era necessaria nuova decisione del giudice di prevenzione
Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata per il principio che non può sussistere il reato di violazione della sorveglianza speciale se la misura è stata rinnovata dopo una detenzione protratta senza previa rivalutazione della pericolosità; principio applicato per delimitare l'ambito di obbligo di rivalutazione
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Per provare l'assenza dal domicilio al momento di un controllo, più accertamenti ripetuti e circostanziati (es. doppio controllo con più suoniate senza risposta) forniscono una motivazione adeguata e difficilmente censurabile in Cassazione se non viene offerta una prova concreta della presenza dell'imputato in casa
- La mera deduzione ipotetica (es. 'poteva essere addormentato' o 'il campanello non funzionava') è insufficiente: la difesa deve prospettare e, se possibile, documentare fatti nuovi che non siano già stati valutati nel merito
- La sospensione della misura di prevenzione per effetto di detenzione impone una nuova valutazione dell'attualità della pericolosità solo se la detenzione è stata protratta per almeno due anni; se la durata è inferiore non scatta automaticamente l'obbligo di rivalutazione
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica sui precedenti, sulla loro pertinenza e sulla prossimità temporale: un giudizio motivato sui punti rilevanti rende difficile la censura in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
- In Cassazione i motivi generici o che ripropongono questioni di merito già esaminate senza nuovi argomenti concreti vengono spesso dichiarati inammissibili o infondati
- Il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento della sentenza anche assumendo una posizione favorevole al ricorrente; tuttavia la decisione finale della Corte di Cassazione si basa sulla legge e sulla congruenza delle motivazioni dei giudici di merito
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