Ordinanza n. 85/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 2120/2025, resa tra le parti, pubblicata il 29 settembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 16/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 24 ottobre 2023 di sospensione immediata dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere con atto tra vivi e previsione dell'acquisizione di diritto delle aree lottizzate al patrimonio disponibile comunale dopo novanta giorni; nonché sentenza del TAR Sicilia n. 2120/2025 che aveva respinto il ricorso di annullamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale. L'ordinanza disponeva l'immediata sospensione dei lavori e vietava gli atti tra vivi aventi a oggetto i suoli e le opere, prevedendo inoltre che, decorso il termine di novanta giorni, le aree lottizzate fossero acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di appello né i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dagli appellanti, ritenendo sussistente il periculum in mora, anche in ragione di quanto già statuito dalla Sezione in una causa analoga. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata e, per effetto, anche l'efficacia del provvedimento comunale impugnato in primo grado. La trattazione del merito è stata fissata a un'udienza pubblica da indicarsi con separato decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sussistenza del periculum in mora può giustificare la sospensione sia dell'esecutività della sentenza di primo grado sia dell'efficacia del provvedimento amministrativo oggetto del ricorso originario.
- Il richiamo a una precedente ordinanza cautelare resa dalla stessa Sezione in una causa analoga può concorrere a fondare la valutazione cautelare, purché sia comunque ravvisato in concreto il periculum in mora.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia, che deve essere trattato in successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →