Sentenza del 02/11/2015 n. 4669 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni - Definizione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, il contribuente può definire le sanzioni separatamente e con riferimento alle singole violazioni, senza dover necessariamente definire l'intero avviso di accertamento mediante il pagamento anche dell'imposta. L'Ufficio ha quindi errato nel negare la possibilità di una definizione delle sole sanzioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il rifiuto dell'Ufficio di ammettere la definizione agevolata delle sanzioni con riferimento a singole violazioni o rilievi. L'Ufficio sosteneva che non fosse possibile una definizione parziale e che, come nell'acquiescenza all'avviso di accertamento, fosse necessario pagare l'imposta e le sanzioni ridotte relative all'intero avviso.
Norme richiamate
Art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma consente la definizione delle sanzioni relative a singole violazioni, senza imporre necessariamente la definizione dell'intero avviso di accertamento o il pagamento dell'imposta.
Disciplina dell'acquiescenza all'avviso di accertamento
L'acquiescenza riguarda l'intero avviso e comporta il pagamento dell'imposta e delle sanzioni ridotte. Tale disciplina non può essere automaticamente sovrapposta alla distinta facoltà di definizione delle sole sanzioni prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle sanzioni può operare autonomamente rispetto alla pretesa tributaria principale, se la norma applicabile lo consente.
- Non va confusa la definizione delle sanzioni con l'acquiescenza all'avviso di accertamento: la prima può riguardare singole violazioni, mentre la seconda normalmente richiede l'accettazione e il pagamento dell'intero avviso.
- L'Amministrazione non può negare una definizione parziale delle sanzioni richiamando genericamente le regole dell'acquiescenza, quando la disciplina speciale prevede la possibilità di definire le singole violazioni.
- In casi analoghi occorre verificare il testo della norma applicabile, distinguendo tra definizione della sanzione, definizione dell'imposta e acquiescenza all'accertamento.
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