Cassazione Civile, Ordinanza n. 23447/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a far accertare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con retrodatazione dell'inizio al 2001/2002, l'inquadramento superiore, il pagamento delle differenze retributive e del TFR, la declaratoria di illegittimità del recesso e la regolarizzazione contributiva. Il giudice di appello ha accolto in parte la domanda contro il datore di lavoro persona fisica e l'ha rigettata nei confronti della società di intermediazione. Il ricorso principale censura: 1) l'accertamento della natura subordinata e della decorrenza del rapporto dal settembre 2002, sostenendo che gli assegni produrrebbero solo prova del pagamento di somme ma non della subordinazione, e deducendo vizi di motivazione e violazione di norme sulla prova e sul rapporto di lavoro; 2) l'accertamento della continuità del rapporto tra giugno e ottobre 2006, contestando la lettura delle deposizioni testimoniali e del documento datato 7.8.2006; 3) l'inquadramento al 4° livello CCNL commercio, deducendo l'inammissibilità dell'appello della controparte per genericità; 4) il recepimento della CTU contabile, lamentando adesione acritica e violazione delle regole sull'onere probatorio. Il ricorso incidentale della lavoratrice lamenta: 1) la mancata decisione su una richiesta istruttoria di acquisizione del fascicolo di altro giudizio; 2) la mancata valorizzazione di prove e dichiarazioni a sostegno della retrodatazione del rapporto; 3) l'erronea esclusione dell'interposizione illecita di manodopera e della conseguente riconducibilità del rapporto alla società; 4) l'omessa considerazione di ulteriori elementi a sostegno dell'illiceità dell'interposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di entrambi i ricorsi e ha confermato la decisione di merito: ha valorizzato la valutazione complessiva degli indizi documentali e testimoniali circa l'inizio del rapporto nel 2002, ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, ha escluso il vizio di omessa pronuncia su istanze istruttorie, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti della presunzione ex art. 1 L. n. 1369/1960 perché il rapporto con la società era qualificato come agenzia/promozione finanziaria e non come appalto, e ha confermato l'inammissibilità delle censure sulla CTU per difetto di specificità e per commistione tra vizi diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'appello della lavoratrice nei confronti della società di intermediazione mobiliare e lo aveva accolto solo parzialmente nei confronti del datore di lavoro persona fisica, riconoscendo differenze retributive e TFR. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; la ricorrente incidentale è stata invece condannata a rifondere le spese alla società controricorrente. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione subordinata del rapporto; la Corte non accoglie la censura e valorizza la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
art. 2222 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura autonoma e occasionale del rapporto nella fase iniziale.
art. 2697 c.c.
Richiamato da entrambe le parti sui temi dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spettano al giudice di merito, nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte esclude che vi sia stata violazione, trattandosi di diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare motivazione apparente o mancante; la Corte ritiene le censure inammissibili per commistione di vizi e, comunque, infondate.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte esclude il difetto assoluto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato più volte per violazione/falsa applicazione di norme di diritto; la Corte censura la mescolanza con motivi ex nn. 4 e 5.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte precisa che l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non integra, di regola, il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le censure mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte afferma che la censura sul punto difetta di specificità e autosufficienza.
art. 434 c.p.c.
Richiamato per l'ammissibilità dell'appello in materia lavoristica; la Corte ritiene infondata la doglianza di inammissibilità dell'impugnazione avversaria e rileva l'insufficienza della censura in cassazione.
art. 414 c.p.c.
Richiamato con riferimento al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio del lavoro e alle allegazioni sulla qualifica e sulle mansioni.
art. 99 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 112 e 414 c.p.c. nella critica sulla domanda di inquadramento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio con riguardo alle istanze istruttorie e alle eccezioni prospettate.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce la libertà del prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per l'acquisizione di documenti e atti istruttori.
art. 213 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per l'acquisizione di documenti e informazioni.
art. 228 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'interrogatorio formale e alla confessione.
art. 421 c.p.c.
Richiamato per i poteri officiosi del giudice del lavoro; la Corte non ravvisa violazioni decisive.
art. 2704 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale sulla data del documento prodotto; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale in tema di efficacia probatoria di riproduzioni e documenti.
art. 21719 c.c.
Norma citata nel testo così come riportato nel ricorso; il riferimento appare verosimilmente materiale, ma viene considerato solo come menzione testuale.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte valorizza il ragionamento presuntivo del giudice di merito sugli assegni e sugli altri indizi.
art. 1 L. n. 1369/1960
La Corte afferma che la presunzione di intermediazione illecita richiede un'utilizzazione dei mezzi dell'appaltatore significativa e non marginale, quindi non occasionale, non temporanea e non legata all'oggetto dell'appalto; nel caso concreto la presunzione non opera perché il rapporto era di agenzia/promozione finanziaria e non di appalto.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità non è consentito mescolare, nella stessa censura, vizi eterogenei di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, poiché ciò impedisce la corretta sussunzione del motivo nei paradigmi dell'art. 360 c.p.c.
- La prova dell'esistenza e della decorrenza di un rapporto di lavoro può essere desunta dal giudice del merito da un complesso di elementi documentali e testimoniali valutati unitariamente, anche tramite presunzioni semplici, senza che sia necessario attribuire valore decisivo a ciascun singolo elemento isolatamente considerato.
- La qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, così come l'accertamento della continuità del rapporto, attengono al giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione o ogni risultanza istruttoria, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a base del convincimento e il percorso logico seguito, anche disattendendo implicitamente gli elementi incompatibili con la decisione adottata.
- L'omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito e non, di regola, le mere istanze istruttorie, la cui mancata decisione va semmai dedotta nei limiti del vizio di motivazione.
- La presunzione di interposizione illecita di manodopera ex art. 1, comma 3, L. n. 1369/1960 richiede che l'utilizzazione dei mezzi dell'appaltatore sia significativa e non marginale; se il rapporto tra i soggetti è di diversa natura, come l'agenzia, la presunzione non è operante.
- La censura sulla consulenza tecnica d'ufficio deve riguardare specifici vizi del procedimento o del subprocedimento, non mere contestazioni di merito sulle conclusioni del CTU.
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