Cassazione Civile, Sentenza n. 1563/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2006, che aveva recuperato a tassazione redditi di lavoro autonomo non dichiarati per euro 132.259,25 sulla base di indagini bancarie e, in particolare, di versamenti sul conto corrente ritenuti prive di giustificazione. Il ricorrente ha dedotto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non solo i "prelevamenti" ma neppure i "versamenti" sui conti correnti possano essere automaticamente equiparati a compensi non dichiarati, invocando la violazione di vari articoli del D.P.R. n. 600/1973, del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 136 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 ha eliminato la presunzione legale con riguardo ai "prelevamenti" dai conti correnti dei professionisti, ma non ha investito i "versamenti": resta quindi vigente la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 per i versamenti effettuati sul conto corrente dal lavoratore autonomo o professionista. La C.T.R. aveva correttamente ritenuto che il contribuente non avesse fornito una prova analitica e specifica dell'irrilevanza fiscale dei singoli versamenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (e al versamento del contributo unificato secondo quanto previsto).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32
La presunzione legale prevista dall'art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, resta operativa; il contribuente ha l'onere di fornire prova analitica dell'estraneità dei versamenti ai fatti imponibili. La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha inciso solo sulla presunzione relativa ai "prelevamenti", non sui "versamenti"
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 51, comma 2, numero 2
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione delle imposte indirette sul professionista; la Corte non ha ritenuto modificare l'efficacia delle disposizioni richiamate nel caso specifico rispetto alla presunzione sui versamenti bancari
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39
Richiamato nel ricorso come norma di coordinamento della materia fiscale; dalla sentenza emerge che le regole sul procedimento accertativo e sulle presunzioni trovano la loro applicazione ordinaria nel caso di indagini bancarie sui versamenti
Codice civile - art. 2697
Il ricorrente ha invocato il principio dell'onere della prova; la Corte ha comunque confermato che, per la presunzione legale prevista da art. 32, non sono richiesti i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., essendo invece il contribuente onerato di fornire una prova contraria analitica
Costituzione - art. 136
Richiamato dal ricorrente in relazione a principi di diritto costituzionale; la Corte di Cassazione ha valutato l'incidenza della pronuncia costituzionale n. 228/2014 e ne ha circoscritto gli effetti ai soli "prelevamenti", non estendendoli ai "versamenti"
Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte della presunzione normativa (limitata alle parole "o compensi" e, nella prassi, applicata ai "prelevamenti"), con conseguente perdita della presunzione automatica per i prelievi dai conti correnti dei professionisti. Tuttavia la Corte di Cassazione interpreta tale pronuncia come non estensiva ai "versamenti", che mantengono la presunzione a carico del contribuente
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma processuale richiamata in sentenza per la determinazione e l'eventuale maggiorazione del contributo unificato da versare a carico del ricorrente
Massime di principio
- In caso di accertamenti basati su indagini bancarie, per i professionisti la giurisprudenza distingue tra "prelevamenti" e "versamenti": dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale la presunzione automatica non opera più per i prelevamenti, mentre per i versamenti la presunzione di provenienza da reddito imponibile permane.
- Quando l'amministrazione fiscale contesta versamenti bancari come fonte di reddito non dichiarato ai sensi dell'art. 32, grava sul contribuente l'onere di provare, in modo analitico e specifico, che ogni versamento è estraneo a fatti imponibili; prove generiche o non riferite singolarmente ai movimenti non sono sufficienti.
- Per i prelevamenti, l'Amministrazione deve fornire elementi di fatto che colleghino i prelievi all'attività professionale e alla produzione di reddito, poiché non può più operare la presunzione automatica; per i versamenti, invece, la presunzione legale può essere mantenuta a carico del contribuente fino a prova contraria.
- È consigliabile ai professionisti conservare e organizzare documentazione che giustifichi sia i versamenti (es. entrate riconducibili a specifici contratti, rimborsi, regolarità contabile) sia i prelevamenti (es. prove di investimenti o spese personali), in modo da poter fornire prova analitica e riferibile di ogni movimentazione bancaria.
- In giudizio è importante richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata: la Corte di Cassazione tende ad applicare la distinzione "versamenti vs prelevamenti" e respinge tentativi di estendere gli effetti della pronuncia costituzionale oltre i limiti stabiliti dalla Consulta.
- Nel predisporre la difesa è utile distinguere nettamente le categorie di movimenti bancari e fornire allegati e rubriche che colleghino ciascun versamento a un documento probatorio (fattura, parcella, ricevuta, atto di cessione, rimborso, ecc.).
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