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Parere

Parere n. 34/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor Emilio Carinci in qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore della omonima azienda agricola contro l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’annullamento della determinazione AGEA prot. n.39212 del 15 maggio 2025 di decadenza delle domande presentate per le annualità 2020-2021-2022, 2023 e 2024 e di annullamento dell’assegnazione dei titoli ed il loro riversamento alla Riserva Nazionale, nonché di accertamento dell’indebita percezione della somma complessiva di euro 900.793,48 per le annualità 2020-2021-2022 e 2023.

Giustizia amministrativa202500911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione AGEA prot. n. 39212 del 15 maggio 2025, concernente la decadenza dalle domande di aiuto per le annualità 2020-2024, l’annullamento e il riversamento dei titoli alla Riserva Nazionale e l’accertamento di indebita percezione di euro 900.793,48.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la determinazione AGEA con due motivi. Con il primo ha dedotto il difetto di motivazione, la contraddittorietà degli accertamenti e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost., lamentando il generico richiamo alla Carta dei Suoli e a un controllo aereo mediante elicottero, senza indicazione degli esiti degli accertamenti, dei verbali di sopralluogo e delle evidenze tecniche poste a fondamento della decadenza. Con il secondo ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio. È stata inoltre proposta istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto, senza specifica motivazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Ministero riferente non ha trasmesso la prescritta relazione istruttoria, necessaria per l’esame della controversia e dell’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di ricorso né l’istanza cautelare, riservando ogni decisione in rito, nel merito e in sede cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire la relazione istruttoria ministeriale. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovrà, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, sollecitare AGEA a trasmettere le proprie osservazioni, inviarle al ricorrente e assicurargli un congruo termine per eventuali controdeduzioni. La relazione ministeriale e le controdeduzioni dovranno poi essere trasmesse alla Sezione, che rinvierà la trattazione a una successiva adunanza.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

In mancanza della prescritta relazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Sezione non può esprimere il parere sul ricorso né sull’istanza di sospensione. Il Ministero deve trasmettere la relazione entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, previa acquisizione delle osservazioni di AGEA.

Partecipazione del ricorrente

Le osservazioni di AGEA devono essere comunicate al ricorrente, al quale deve essere assegnato un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni. Tali controdeduzioni devono essere trasmesse alla Sezione dal Ministero insieme alla relazione istruttoria.

Motivi di ricorso e istanza cautelare

La Sezione non si pronuncia, allo stato, sul difetto di motivazione, sulla contraddittorietà degli accertamenti, sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento o sulla sospensione dell’efficacia dell’atto, riservando ogni decisione alla successiva trattazione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 3, legge n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; la Sezione non esprime ancora una valutazione sul motivo.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla lesione del diritto di difesa derivante dalla pretesa genericità della motivazione; la questione resta impregiudicata.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancata trasmissione della prescritta relazione istruttoria da parte dell’amministrazione riferente impedisce al Consiglio di Stato di esprimere il parere sia sul merito del ricorso sia sull’eventuale istanza cautelare, imponendo la sospensione della trattazione.
  • Quando l’amministrazione riferente acquisisce osservazioni dell’amministrazione resistente ai fini della relazione istruttoria, deve garantirne la conoscibilità al ricorrente e assegnargli un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da trasmettere al Consiglio di Stato insieme alla relazione.
  • L’acquisizione della relazione istruttoria e il rispetto del contraddittorio costituiscono presupposti necessari per la decisione del ricorso straordinario; in loro assenza, il Consiglio di Stato deve rinviare l’esame, riservando ogni decisione cautelare, processuale e di merito.

Ricorso straordinario contro la determinazione AGEA

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 da un’azienda agricola contro AGEA e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È impugnata la determinazione AGEA prot. n. 39212 del 15 maggio 2025, relativa alle domande di aiuto per le annualità 2020-2024.

Vicenda amministrativa

Il ricorrente aveva presentato domande per l’accesso alla Riserva nazionale titoli e per pagamenti compensativi riferiti a zone montane e svantaggiate della Regione Abruzzo, relativamente a superfici aziendali comprendenti terreni concessi a uso civico e terreni detenuti in affitto. In seguito a un riesame corredato da relazione tecnica, l’amministrazione aveva riconosciuto una superficie eleggibile e aveva proceduto all’attribuzione dei titoli e all’erogazione degli aiuti per più annualità.

A seguito di ulteriori controlli, AGEA ha adottato la determinazione impugnata, disponendo:

  • la decadenza dalle domande presentate per le annualità 2020-2021-2022, 2023 e 2024;
  • l’annullamento dell’assegnazione dei titoli e il loro riversamento alla Riserva Nazionale;
  • l’accertamento dell’indebita percezione di euro 900.793,48 per le annualità 2020-2023.

Motivi del ricorso

Il primo motivo censura il difetto di motivazione, la contraddittorietà degli accertamenti e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. Secondo il ricorrente, la determinazione si limiterebbe a richiamare la Carta dei Suoli e un controllo aereo effettuato mediante elicottero, senza specificare gli esiti degli accertamenti, richiamare analiticamente i verbali di sopralluogo o indicare le evidenze tecniche che avrebbero giustificato la decadenza. La genericità della motivazione avrebbe impedito una difesa effettiva e sarebbe inoltre contraddittoria rispetto agli atti istruttori successivi e alle concessioni temporanee di uso civico rilasciate dal Comune di Taranta Peligna.

Il secondo motivo deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione della partecipazione procedimentale e la lesione del contraddittorio. L’istanza di sospensione non è stata sorretta da specifiche deduzioni.

Mancanza della relazione istruttoria

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non ha trasmesso la prescritta relazione istruttoria. La Sezione ha ritenuto che tale mancanza impedisca di esprimere il parere sia sul ricorso sia sulla richiesta di sospensione dell’efficacia della determinazione AGEA.

Adempimenti disposti dalla Sezione

Il Ministero dovrà, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere:

  • sollecitare AGEA a trasmettere le proprie osservazioni;
  • comunicare tali osservazioni al ricorrente;
  • assegnare al ricorrente un congruo termine per eventuali controdeduzioni;
  • trasmettere alla Sezione la relazione istruttoria, le osservazioni di AGEA e le controdeduzioni del ricorrente.

Esito interlocutorio

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Sono rimaste impregiudicate tutte le questioni cautelari, processuali e di merito, compresa la fondatezza delle censure relative alla motivazione dell’atto, alla contraddittorietà degli accertamenti e all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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