Cassazione Penale, Ordinanza n. 18295/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena applicata in primo grado sull'accordo delle parti. Dalla motivazione emerge che le censure erano dirette contro la decisione resa a seguito di concordato in appello, ma non riguardavano profili ammissibili in cassazione secondo la giurisprudenza richiamata. La Corte ha ritenuto che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione sia limitato ai vizi concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, tali condizioni non ricorrevano.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa ex art. 599-bis il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo la giurisprudenza richiamata.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare i limiti di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., con esclusione delle doglianze su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p. e vizi non integranti illegalità della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla genesi del consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., i motivi rinunciati con il concordato, né l'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente consentiti dalla disciplina e dalla giurisprudenza.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono rilevanti in cassazione solo se la sanzione risulta illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza, la censura è inammissibile.
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