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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26312/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Lecce aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato contro l’ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere per concorso in rapina pluriaggravata. In cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo ha sostenuto l’inutilizzabilità delle intercettazioni, invocando gli artt. 191 e 270 c.p.p., perché captazioni eseguite in un diverso procedimento penale sarebbero state poste a base dell’affermazione del concorso dell’indagato; ha inoltre lamentato che il Tribunale non avrebbe replicato all’eccezione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., deducendo una disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati e la marginalità del ruolo attribuito all’indagato, profilo che a suo avviso avrebbe dovuto incidere sulla valutazione di adeguatezza della custodia in carcere e sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non consentito, perché la questione dell’inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. non risultava proposta davanti al giudice del riesame; ha inoltre osservato che il divieto di utilizzazione in procedimenti diversi non opera quando l’attività captativa sia stata indispensabile per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Ha aggiunto che il motivo era anche aspecifico, poiché non indicava il diverso procedimento e non confrontava la conversazione valorizzata in motivazione, oltre a non misurarsi con la c.d. prova di resistenza. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e meramente oppositivo, perché fondato su una pretesa marginalità del ruolo dell’indagato non supportata da circostanze concrete e senza reale confronto con la motivazione del riesame, che aveva invece ritenuto sussistenti gravi indizi e le esigenze cautelari, in particolare il pericolo attuale e concreto di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    La difesa lo invocava per sostenere l’inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte non ne accoglie la censura perché la questione non era stata dedotta in riesame e comunque non risultava decisiva nel caso concreto.

  • art. 270 c.p.p.

    Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera quando l’attività captativa sia stata indispensabile per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

  • art. 309 c.p.p.

    Il motivo di legittimità non può introdurre questioni non devolute al giudice del riesame; la Corte richiama il principio di specificità e devoluzione propria dell’istanza di riesame.

  • art. 275 c.p.p.

    La misura cautelare va valutata in rapporto all’adeguatezza e alla concretezza delle esigenze cautelari; nel caso concreto la motivazione sul pericolo di reiterazione è stata ritenuta congrua.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente con valutazione individualizzata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità cautelare non sono proponibili censure nuove che non risultino specificamente devolute al tribunale del riesame; la violazione del principio di devoluzione comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi di cui all’art. 270 c.p.p. non si applica quando le captazioni siano state necessarie per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
  • La deduzione di inutilizzabilità probatoria deve essere specifica: occorre indicare il procedimento diverso, gli atti rilevanti e l’effettiva incidenza dell’eventuale espunzione sul compendio indiziario; in difetto, il motivo è generico.
  • Quando si contesta un elemento probatorio, la parte deve confrontarsi con la c.d. prova di resistenza, cioè spiegare perché, espunto l’elemento censurato, le residue risultanze non sarebbero comunque sufficienti a sostenere la decisione.
  • Le censure sulla misura cautelare non possono limitarsi ad affermazioni di marginalità o disparità di trattamento, ma devono misurarsi con la motivazione specifica del giudice sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, specie sul pericolo di reiterazione.
  • La valutazione dell’adeguatezza della custodia in carcere richiede un apprezzamento individualizzato e concreto; se il giudice del riesame motiva in modo non illogico sulla sussistenza dell’attualità e concretezza del pericolo di recidiva cautelare, la censura meramente oppositiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpunugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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