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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29722/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi ad attività di patrocinio penale svolta dall'avvocato in favore del cliente. In primo grado il Tribunale di Ferrara ha definito la causa con sentenza, ma ha ritenuto applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e ha dichiarato inammissibile l'opposizione; la Corte d'appello di Bologna ha a sua volta dichiarato inammissibile l'appello, qualificando il provvedimento come ordinanza non appellabile secondo il principio di apparenza. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1812/2023, ha invece cassato con rinvio. Contro tale ordinanza l'avvocato ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo tre errori di fatto: (1) che la Corte avrebbe erroneamente supposto che il ricorrente avesse impugnato il capo della sentenza d'appello dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello, mentre le censure riguardavano solo il merito del rito; (2) che la Corte avrebbe erroneamente supposto lo svolgimento del primo grado secondo il rito ordinario con concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., circostanza che sarebbe in realtà mancata; (3) che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile al credito per prestazioni di patrocinio penale il procedimento sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, confondendo il rito azionato e presupponendo una domanda introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. anziché con monitorio seguito da opposizione.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi non integrassero un errore revocatorio, ma solo un errore di valutazione o di interpretazione degli atti processuali; inoltre, il secondo motivo difettava di decisività perché l'ordinanza impugnata si fondava anche su ulteriori rationes decidendi non investite da un errore percettivo. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché, dietro la prospettazione di un errore di fatto, esso contestava in realtà una valutazione giuridica sulla disciplina processuale applicabile e risultava inoltre contraddittorio rispetto alla ricostruzione del giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio revocatorio contro le decisioni della Cassazione è ammesso solo per errore di fatto revocatorio, non per errori di giudizio o di valutazione degli atti.

  • art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede la falsa percezione di un fatto processuale decisivo, non la contestazione dell'interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    La Corte richiama la disciplina del procedimento sommario speciale in materia di compensi professionali, escludendone l'applicazione nel caso concreto per le prestazioni di patrocinio penale secondo la ricostruzione fatta nella precedente ordinanza.

  • art. 28 L. n. 794/1942

    È richiamato come ambito delle controversie sui compensi per prestazioni giudiziali civili cui si riferisce il rito speciale, distinto dalla controversia esaminata.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È evocato come alternativa procedimentale al rito ordinario, ma la contestazione che lo riguarda è ritenuta attinente a una valutazione giuridica, non a un errore di fatto.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La concessione dei termini per l'integrazione di thema decidendum e thema probandum è considerata elemento utile, ma non esclusivo, per ricostruire il rito effettivamente seguito.

  • artt. 189 e 190 c.p.c.

    La trattazione della fase decisoria con precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica è valorizzata come indice del rito ordinario di cognizione.

  • art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 150/2011

    La Corte rileva che il Tribunale non ha applicato tale disposizione, circostanza rilevante nella precedente ricostruzione del regime impugnatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione, l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto processuale obiettivamente esistente o inesistente; non è deducibile, invece, un errore di interpretazione degli atti o di valutazione giuridica delle risultanze processuali.
  • L'errore di fatto è revocatorio solo se decisivo: il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda anche su autonome rationes decidendi non attinte dall'asserito errore percettivo.
  • La qualificazione del rito effettivamente seguito va ricostruita considerando il complesso degli atti e delle scansioni processuali, non un singolo adempimento isolato; indici come la trattazione ordinaria, la precisazione delle conclusioni e lo scambio di comparse possono prevalere sulla sola contestazione di un segmento procedurale.
  • La deduzione, sotto veste di errore di fatto, di una censura che in realtà investe la corretta individuazione del rito o della disciplina processuale applicabile integra un errore di giudizio e non fonda revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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