Sentenza n. 1088/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Liguria a fronte dell’istanza di Biomedical s.p.a. trasmessa in data 17 marzo 2026, volta a ottenere la conferma espressa della perdurante validità ed efficacia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di day surgery/one day surgery presso la struttura di Genova, Via Prà 1B, nonché dell’obbligo della Regione Liguria di provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Regione Liguria sull’istanza del 17 marzo 2026 volta a ottenere la conferma espressa della perdurante validità ed efficacia dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di day surgery/one day surgery
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare dal 2003 di un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Genova per l’attività di day surgery presso la struttura di Via Prà 1B e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Regione sulla propria istanza del 17 marzo 2026. Riferiva che, nel corso di interlocuzioni informali, funzionari pubblici avevano prospettato dubbi sulla perdurante efficacia dell’autorizzazione, alla luce della DGR n. 944/2018, che per la day surgery indica strutture con corrispondenti unità di degenza ordinaria. Deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo l’obbligo della Regione di pronunciarsi e che la disciplina del 2018 non avesse caducato le autorizzazioni anteriori al 2017. La Regione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la competenza sull’autorizzazione all’esercizio spettava al Comune di Genova, e chiedeva il rigetto. Il giudizio riguardava l’autorizzazione all’esercizio, non l’accreditamento, valido fino al 31 dicembre 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, la Regione non era legittimata passivamente: ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, l.r. Liguria n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie è rilasciata dal Comune nel cui territorio si trova la struttura; il Comune di Genova, che aveva rilasciato il titolo, era quindi il soggetto cui indirizzare l’istanza e l’azione avverso il silenzio. La competenza regionale sull’accreditamento istituzionale concerne un procedimento autonomo e distinto, estraneo alla domanda proposta. In secondo luogo, mancava un interesse ad agire attuale: i dubbi riferiti erano generici, informali e attribuiti a funzionari non identificati, mentre l’autorizzazione non era stata revocata, dichiarata decaduta o sospesa e non risultava avviato alcun procedimento in tal senso. Non sussisteva pertanto un’incertezza oggettiva sul rapporto autorizzatorio, ma una situazione soggettiva e non attuale. L’eventuale lesione avrebbe potuto emergere dall’esito del distinto procedimento di rinnovo dell’accreditamento, allora ancora valido e senza istanza di rinnovo pendente; tale profilo non era oggetto del giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 4.000,00.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Agisce ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo giuridico della Regione Liguria di provvedere sull’istanza del 17 marzo 2026, diretta a ottenere un atto espresso dell’Amministrazione regionale, di accertamento della perdurante efficacia di un titolo autorizzativo già rilasciato.
La domanda avverso il silenzio è diretta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma presuppone che l’azione sia rivolta al soggetto competente e che sussista un interesse attuale.
art. 5, commi 1 e 2, l.r. Liguria n. 9/2017
Difatti, ai sensi dell’art. 5 (rubricato: Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali) commi 1 e 2 della legge L.R. 11 maggio 2017 n. 9, recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private, “1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all'articolo 2 rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali. 2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al Comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento”.
La competenza a rilasciare o negare l’autorizzazione sanitaria all’esercizio spetta al Comune di ubicazione della struttura; l’azione avverso il silenzio deve quindi essere proposta contro tale ente.
art. 8 l.r. Liguria n. 9/2017
L’accreditamento istituzionale – che costituisce autonomo provvedimento, del quale però qui non si discute - è invece disciplinato dal successivo art. 8 della legge regionale, che lo rimette alla competenza della Regione, previa verifica, a cura di un Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), del possesso dei necessari (ed ulteriori – cfr. l’art. 8-quater comma 1 D. Lgs. n. 502/1992) requisiti di qualificazione tecnici e organizzativi definiti dalle disposizioni nazionali e regionali.
L’accreditamento istituzionale è un provvedimento autonomo di competenza regionale, distinto dall’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività sanitaria.
art. 9, comma 7, l.r. Liguria n. 9/2017
La posizione soggettiva della ricorrente potrà infatti risultare lesa – se del caso – soltanto all’eventuale esito negativo del procedimento regionale di rinnovo dell’accreditamento istituzionale (di validità quinquennale, subordinato al possesso di requisiti ulteriori di qualificazione e rinnovabile “su richiesta dell'interessato” – cfr. l’art. 9 comma 7 L.R. n. 9/2017), che è tuttora valido e scade il 31.12.2026: ma, come si è detto, si tratta di un autonomo procedimento tipico, del tutto distinto da quello per cui è causa (quello concernente l’autorizzazione comunale all'esercizio dell’attività sanitaria, ex art. 5 L.R. n. 9/2017), per il quale, ad oggi, non pende neppure istanza di parte.
Il rinnovo dell’accreditamento è un procedimento distinto da quello relativo all’autorizzazione sanitaria comunale; nel caso deciso, l’eventuale lesione connessa all’accreditamento avrebbe potuto concretizzarsi solo con l’esito del relativo procedimento di rinnovo.
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
Giova premettere come in questa sede si discuta della sola autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ex art. 8-ter D. Lgs. n. 502/1992, non già dell’accreditamento istituzionale, ovvero del provvedimento con cui la Regione riconosce alle strutture sanitarie private già autorizzate ad operare l'idoneità ad erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, “subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione” (art. 8-quater D. Lgs. n. 502/1992).
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è distinta dall’accreditamento istituzionale; la controversia sulla prima non consente di confondere i due titoli e le rispettive competenze.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
Giova premettere come in questa sede si discuta della sola autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ex art. 8-ter D. Lgs. n. 502/1992, non già dell’accreditamento istituzionale, ovvero del provvedimento con cui la Regione riconosce alle strutture sanitarie private già autorizzate ad operare l'idoneità ad erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, “subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione” (art. 8-quater D. Lgs. n. 502/1992).
L’accreditamento presuppone una struttura già autorizzata e il possesso di requisiti ulteriori di qualificazione; costituisce un titolo distinto dall’autorizzazione all’esercizio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio deve essere proposta nei confronti dell’amministrazione cui la legge attribuisce la competenza a provvedere sulla specifica istanza; la competenza relativa a un titolo amministrativo autonomo e distinto non fonda la legittimazione passiva rispetto all’istanza concernente un altro titolo.
- L’interesse ad agire in un’azione di accertamento diretta a rimuovere un’incertezza sul rapporto giuridico deve essere concreto e attuale e presuppone un’incertezza oggettiva. Dubbi informali e generici, non seguiti da atti di sospensione, revoca, decadenza o dall’avvio di un procedimento sul titolo, non sono sufficienti a fondare tale interesse.
- L’autorizzazione all’esercizio di un’attività sanitaria e l’accreditamento istituzionale sono provvedimenti autonomi, soggetti a competenze e procedimenti distinti; la controversia relativa all’uno non può essere convertita in una domanda relativa all’altro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →