Cassazione Civile, Ordinanza n. 03365/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto in primo grado, in via parziale, la condanna della Regione al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in un giudizio di rivendica immobiliare promosso contro il Comune di Roma. La decisione era stata poi cassata con rinvio per questione di competenza/rito. In sede di rinvio il Tribunale aveva nuovamente riconosciuto solo una parte del credito, ritenendo che il professionista, subentrando in corso di causa all'Avvocatura dello Stato, avesse accettato con comportamento concludente l'incarico e la misura del compenso ai minimi tariffari indicati in una delibera regionale; aveva inoltre ritenuto applicabili i parametri del d.m. 55/2014, perché la prestazione difensiva si era esaurita quando tale decreto era già vigente. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con otto motivi: nullità per omessa sottoscrizione del provvedimento; motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato secondo il d.m. 127/2004 e che la nota regionale richiamata costituiva rinvio chiuso a quel tariffario; violazione delle norme di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e 1367 c.c.) per non avere valorizzato il testo dell'accordo e il comportamento delle parti; violazione dell'art. 2233 c.c.; erronea applicazione dei parametri minimi e del d.m. 55/2014; errata applicazione dell'art. 6 del d.m. 55/2014 per il valore molto elevato della causa e mancata motivazione sul mancato riconoscimento degli incrementi percentuali; omesso esame/errore nei conteggi; omessa pronuncia sul rimborso del costo del parere di congruità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al sesto, ritenuto assorbito il secondo profilo del settimo motivo e l'ottavo motivo, e ha accolto il settimo motivo limitatamente alla censura relativa all'applicazione dell'art. 6 del d.m. 55/2014. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è dipesa dal fatto che il giudice di merito non aveva dato adeguata motivazione sul mancato riconoscimento dell'ultimo incremento percentuale previsto per le cause di valore superiore a euro 8.000.000, non essendo sufficiente il richiamo al solo primo scaglione considerato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
ex art. 86 cod. proc. civ.
consente al difensore di stare in giudizio personalmente; nel caso è richiamato solo per la rappresentanza di sé stesso da parte del ricorrente.
art. 132 c.p.c.
il ricorrente lo invocava per la pretesa nullità della decisione, ma la Corte ha escluso il vizio perché l'ordinanza era formalmente corretta.
art. 134 c.p.c.
l'ordinanza collegiale deve essere sottoscritta dal solo presidente; quindi non vi è nullità se manca la sottoscrizione del relatore.
art. 14 d.lgs. 150/2011
richiamato come norma sul rito/competenza del procedimento di liquidazione dei compensi professionali, con necessità di trattazione collegiale.
art. 360 c.p.c.
delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti nei diversi motivi, ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati quelli non conformi al sindacato di legittimità.
art. 111 Cost.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, secondo il minimo costituzionale.
art. 83 c.p.c.
la procura al difensore e l'attività processuale scritta realizzano la forma scritta del contratto di patrocinio con la P.A., se vi è un previo accordo.
artt. 1362 e ss. c.c.
le censure interpretative devono indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo; non basta proporre una lettura alternativa del contratto.
art. 1362 c.c.
criterio letterale e comportamento complessivo delle parti richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione del giudice di merito.
art. 1367 c.c.
invocato per il criterio di conservazione degli effetti del contratto, ma la Corte non ha ravvisato violazione nella lettura del Tribunale.
art. 2233 c.c.
opera solo quando il compenso non sia convenuto e non sia determinabile secondo tariffe o usi; qui è stata esclusa la sua applicazione perché il Tribunale ha accertato un accordo sui criteri di liquidazione.
art. 6 d.m. 55/2014
per le cause di valore superiore a euro 520.000,00 prevede, di regola, incrementi percentuali fino al 30%; la Corte afferma che il mancato riconoscimento dell'ultimo incremento richiede specifica motivazione.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
richiamato nel ricorso sul tema dei parametri professionali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o assorbita nei limiti non accolti.
art. 22 d.m. 55/2014
indicato come norma che individua gli scaglioni di valore ai fini della liquidazione dei compensi.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso del parere di congruità; motivo assorbito.
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel motivo sull'omessa pronuncia; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel contratto di patrocinio con una pubblica amministrazione, la forma scritta può risultare integrata dalla procura e dagli atti difensivi, purché vi sia un previo accordo sull'incarico professionale.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la motivazione è inesistente, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la non condivisione.
- Chi deduce la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto della decisione; non è consentito opporre soltanto una diversa lettura del testo contrattuale o delle comunicazioni tra le parti.
- Quando le parti convengono il criterio di liquidazione del compenso ma non individuano espressamente il tariffario applicabile, il giudice può ricavare tale individuazione in base al tempo di conclusione della prestazione professionale e al tariffario vigente alla cessazione dell'incarico.
- L'art. 2233 c.c. opera solo in mancanza di accordo e di criteri convenzionali o tariffari sufficienti; se il giudice accerta un'intesa sui parametri di liquidazione, la norma non è applicabile.
- Nella liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 6 d.m. 55/2014, il mancato riconoscimento dell'ultimo incremento percentuale per le cause di valore molto elevato richiede una motivazione specifica, poiché l'incremento opera 'di regola' e non automaticamente.
- La violazione della disciplina tariffaria può essere censurata in cassazione quando il giudice applichi gli scaglioni o gli incrementi in modo non coerente con il valore della causa o senza dar conto delle ragioni della scelta effettuata.
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