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Sentenza

Sentenza n. 10782/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036785, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso Infanzia - AA00 – Insegnamento Scuola dell’Infanzia Primaria - EE00 – Insegnamento Scuola Primaria, - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;

Giustizia amministrativa202509585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso relative all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, nonché gli atti informativi delle autorità svizzere richiamati nel diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito presso l'ISFOA, istituto privato svizzero istituito ai sensi del Codice civile svizzero. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'istituto non figurasse tra le università accreditate dalle autorità svizzere, non fosse autorizzato a rilasciare titoli abilitanti per l'insegnamento e non facesse parte del sistema universitario elvetico. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e dell'art. 10-bis della l. 241/1990; travisamento del diritto svizzero sulla libertà della scienza e dell'economia; violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di equivalenza funzionale; violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria, con difetto di istruttoria e motivazione; violazione delle libertà di circolazione e di stabilimento e del principio di proporzionalità; mancata valutazione di misure compensative; erronea applicazione degli artt. 3 e 11 della direttiva 2005/36/CE; contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione; violazione della fiducia reciproca tra Stati, dell'Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione di Lisbona e della l. 148/2002; violazione del principio di valutazione sostanziale del percorso formativo e della l. 106/2024.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, trattando unitariamente le censure. Ha ritenuto legittimo il diniego perché, ai fini del riconoscimento di un titolo estero, non è sufficiente che l'istituzione sia autorizzata a operare nel Paese d'origine o appartenga genericamente al suo spazio formativo: occorre che sia riconosciuta o accreditata quale parte del sistema di istruzione superiore di quello Stato. La Convenzione di Lisbona, il Manuale EAR e l'Accordo italo-svizzero del 7 dicembre 2000 presuppongono infatti un riconoscimento o accreditamento formale dell'istituzione e titoli rilasciati nell'ambito di corsi ordinari presso istituzioni accreditate. Poiché l'ISFOA non risultava riconosciuto o accreditato nel sistema universitario svizzero, il titolo non poteva essere qualificato come titolo di formazione o attestato di competenza ai sensi degli artt. 3 e 11 della direttiva 2005/36/CE, mancando il rilascio da parte di un'autorità competente dello Stato d'origine. Il TAR ha inoltre escluso che le libertà di circolazione o i principi elaborati dall'Adunanza plenaria imponessero comunque una valutazione sostanziale del titolo: la fattispecie era diversa da quella dei titoli formalmente riconosciuti nello Stato d'origine, trattandosi di un titolo privo di carattere ufficiale e di garanzie statali sulla qualità della formazione. Quanto alla violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, il vizio è stato ritenuto non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, perché il provvedimento aveva natura vincolata e l'apporto procedimentale della ricorrente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le ulteriori censure non espressamente esaminate sono state ritenute comunque inidonee a modificare la decisione. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la minima attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 16-17 d.lgs. 206/2007

    Disciplinano il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; il riconoscimento non è dovuto quando il titolo non proviene da un'istituzione riconosciuta e non integra una qualifica ufficiale dello Stato d'origine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento del provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, l'apporto del privato non avrebbe potuto modificare l'esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali, inclusa la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, sono non invalidanti se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3, comma 1, lett. c), direttiva 2005/36/CE

    La nozione di titolo di formazione presuppone un diploma, certificato o titolo rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine.

  • art. 11 direttiva 2005/36/CE

    La nozione di attestato di competenza richiede che la certificazione provenga dall'autorità competente dello Stato d'origine; tale presupposto mancava per il titolo rilasciato dall'istituto non riconosciuto.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Le misure compensative presuppongono l'esistenza di un titolo rientrante nel sistema di riconoscimento; non operano quando il documento non è una qualifica ufficiale dello Stato d'origine.

  • art. 1, comma 3, Accordo tra Svizzera e Italia del 7 dicembre 2000

    Sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari.

    Il reciproco riconoscimento riguarda esclusivamente titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate e conseguiti mediante corsi regolari ordinari.

  • art. 1 Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio

    Ai fini del riconoscimento rilevano gli istituti di insegnamento superiore riconosciuti dall'autorità competente come appartenenti al sistema nazionale di insegnamento superiore.

  • artt. 2 e 3 l. 148/2002

    La ratifica della Convenzione di Lisbona non estende il riconoscimento a titoli rilasciati da istituzioni non riconosciute o accreditate nel sistema formativo dello Stato d'origine.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo privo di riconoscimento nello Stato d'origine un valore superiore a quello posseduto in tale Stato; il giudice ha inoltre escluso l'applicazione diretta dei principi del Trattato a titoli svizzeri in quanto la Svizzera non è Stato membro dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di istruzione superiore estero, non è sufficiente che l'istituzione straniera sia autorizzata a operare o appartenga genericamente allo spazio formativo del Paese d'origine: occorre che essa sia riconosciuta o accreditata dall'autorità competente come parte del sistema nazionale di istruzione superiore.
  • Un titolo rilasciato da un'istituzione non riconosciuta o accreditata nello Stato d'origine, e privo di carattere ufficiale in tale Stato, non integra un titolo di formazione o un attestato di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE e può essere escluso in radice dalla procedura di riconoscimento professionale.
  • La Convenzione di Lisbona e gli accordi bilaterali sul reciproco riconoscimento dei titoli non impongono di riconoscere documenti rilasciati da istituzioni non inserite nel sistema universitario ufficiale dello Stato d'origine; il riconoscimento presuppone un controllo formale della qualità e dell'appartenenza dell'istituzione a quel sistema.
  • Le libertà di circolazione e di stabilimento non obbligano lo Stato ospitante a riconoscere a un titolo estero un valore superiore a quello che il titolo possiede nello Stato d'origine; la fiducia reciproca opera soltanto per qualifiche ufficiali rilasciate nell'ambito dei rispettivi sistemi di formazione.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non invalida il diniego quando l'amministrazione esercita un'attività vincolata e risulti dimostrato che l'apporto procedimentale dell'interessato non avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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