Sentenza n. 394/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n.2119 del 23 dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 2119 del 23 dicembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 2119 del 23 dicembre 2023, deducendo il mancato adempimento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito. Nel corso del giudizio, con memoria del 23 febbraio 2026, ha comunicato che l'amministrazione aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall'amministrazione pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata giustificata dalla soccombenza virtuale: l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate considerando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso e, in particolare, la condotta processuale delle parti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato durante il giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa, senza necessità di ulteriori statuizioni conformative.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale; l'amministrazione che adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere condannata alle spese perché ha reso necessario il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →