Sentenza n. 11713/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento serbato sulla domanda del 3 aprile 2025 di rilascio o conversione del titolo di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza presentata il 3 aprile 2025, volta all’ottenimento del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato, con nota del 6 maggio 2026, di avere rilasciato il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha quindi perso l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Ai fini delle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che, al momento della proposizione dell’istanza, non risultavano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato nelle more il provvedimento richiesto. Le amministrazioni resistenti sono state tuttavia condannate alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice ha ritenuto che, alla data dell’istanza del 3 aprile 2025, non risultassero motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di conversione. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile sopravvenuta causa di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto, facendo venir meno l’inerzia contestata.
- Quando l’amministrazione definisce tardivamente il procedimento dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della situazione esistente al momento della proposizione dell’istanza e del giudizio.
- La sopravvenuta improcedibilità per adozione del provvedimento richiesto non impedisce al giudice di porre le spese a carico dell’amministrazione, se dagli atti risulta che, al momento dell’istanza, non sussistevano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
Come è indicizzato
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