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Sentenza

Sentenza n. 11713/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento serbato sulla domanda del 3 aprile 2025 di rilascio o conversione del titolo di soggiorno per attesa occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza presentata il 3 aprile 2025, volta all’ottenimento del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato, con nota del 6 maggio 2026, di avere rilasciato il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha quindi perso l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Ai fini delle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che, al momento della proposizione dell’istanza, non risultavano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato nelle more il provvedimento richiesto. Le amministrazioni resistenti sono state tuttavia condannate alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice ha ritenuto che, alla data dell’istanza del 3 aprile 2025, non risultassero motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di conversione. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile sopravvenuta causa di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto, facendo venir meno l’inerzia contestata.
  • Quando l’amministrazione definisce tardivamente il procedimento dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della situazione esistente al momento della proposizione dell’istanza e del giudizio.
  • La sopravvenuta improcedibilità per adozione del provvedimento richiesto non impedisce al giudice di porre le spese a carico dell’amministrazione, se dagli atti risulta che, al momento dell’istanza, non sussistevano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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