Cassazione Penale, Sentenza n. 35291/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione della sentenza del 07/12/2021 integrando il dispositivo con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre accessori di legge. La correzione è stata giustificata come rimedio per una svista/omissione su una statuizione accessoria obbligatoria e consequenziale
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di Cassazione aveva emesso sentenza del 07/12/2021 che, pur decidendo sul ricorso, non aveva contenuto la statuizione sulla rifusione delle spese processuali richieste dalle parti civili presenti in udienza e rappresentate con nota spese. Si è chiesta la correzione di tale omissione come errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., richiamando l'orientamento maggioritario secondo cui la mancata pronuncia su una statuizione accessoria obbligatoria può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione dell'errore materiale: la Corte ha ritenuto che l'omissione della statuizione sulle spese, essendo accessoria e obbligatoria, sia emendabile con tale procedura
art. 535 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato dalle Sezioni Unite come esempio di omissione integrabile automaticamente; usato dalla Corte per argomentare la carattere emendabile delle statuizioni accessorie
art. 581 c.p.p.
Richiamato nel riferimento al thema decidendum della Cassazione (fondatezza, infondatezza o inammissibilità del ricorso) per sostenere che la statuizione sulle spese è accessoria rispetto al decisione principale
art. 606 c.p.p.
Richiama il paradigma del giudizio di legittimità in relazione alla funzione della Corte e alla natura accessoria della statuizione sulle spese
art. 541 c.p.p. comma 2
Citato con riferimento alla possibilità di motivare la compensazione delle spese; la Corte osserva che la risposta alla domanda sulle spese non può essere omessa e può consistere anche nella compensazione motivata ai sensi di tale norma
art. 592 c.p.p. comma 1
Richiamato per spiegare il rapporto tra soccombenza e responsabilità per le spese: nel giudizio di impugnazione il principio favorisce la condanna del soggetto che ha dato causa al giudizio d'impugnazione perdente
Massime di principio
- L'omissione, nel provvedimento di legittimità, di una statuizione accessoria obbligatoria (p.es. condanna alle spese) può essere considerata errore materiale e corretta con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., se la mancata espressione è chiaramente attribuibile a svista e non a valutazione discrezionale
- La presenza in udienza della parte civile, la discussione orale, le conclusioni depositate e la nota spese sono elementi che fanno propendere per la qualificazione dell'omissione come svista emendabile (non errore concettuale o sostanziale)
- In Cassazione il giudice deve comunque pronunciarsi sulla domanda di rifusione delle spese: l'omissione di tale risposta non è ammissibile e può essere sanata mediante integrazione del dispositivo quando la statuizione sia consequenziale alle decisioni principali
- Quando si ritenga che la Corte abbia omesso una statuizione obbligatoria, il rimedio pratico è la richiesta formale di correzione dell'errore materiale (con indicazione della nota spese), piuttosto che un nuovo gravame; va dimostrata la natura meramente omissiva e non discrezionale dell'atto mancante
- La liquidazione del quantum per le spese d'ulteriore grado è rimessa alla Corte che procede alla correzione: la determinazione è compiuta sulla base dei parametri e della natura consequenziale della statuizione
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