Cassazione Civile, Ordinanza n. 18863/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente rapporto contrattuale avente ad oggetto un impegno di affitto di azienda turistica ricettiva, poi definito con una scrittura transattiva del 24 novembre 2009 che prevedeva la risoluzione del rapporto e la regolazione di somme residue. La società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per € 17.500, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, riducendo la propria pretesa rispetto a un importo maggiore di € 43.500 indicato come dovuto in base alla transazione. L’opponente contestava: il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente, sostenendo che il credito era riferito anche a persone fisiche; l’insussistenza del credito; l’inapplicabilità degli interessi moratori da transazione commerciale; e proponeva una riconvenzionale per € 47.864,90 asseritamente dovuti a incassi non versati. La società opposta, a sua volta, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento di un ulteriore credito di € 26.000, pure menzionato nella transazione. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale della creditrice, ma la parte soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi: nullità della motivazione sulla legittimazione attiva/titolarità del credito; violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 sull’applicabilità degli interessi; omesso esame di fatti decisivi sulla riconvenzionale relativa agli incassi non versati; erroneo riconoscimento del credito di € 26.000 in favore della società pur in presenza di più creditori indicati in scrittura; omesso esame di prove orali decisive e violazione dell’art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, terzo e quinto motivi. Ha invece accolto parzialmente il quarto motivo, limitatamente alla censura con cui si contestava che la società potesse pretendere in via esclusiva l’importo di € 26.000, poiché dalla scrittura risultavano indicati come creditori anche altri soggetti e la Corte territoriale aveva qualificato tali soggetti come creditori solidali senza accertare in modo specifico che la solidarietà attiva fosse stata espressamente pattuita o desumibile univocamente dal titolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a questo punto con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame della questione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione intellegibile sulla questione effettivamente decisa.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato ribadito che il vizio di nullità della sentenza va dedotto con riguardo a reali carenze della motivazione o dell'attività decisoria e non tramite una diversa ricostruzione del merito.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma; non basta prospettare una diversa valutazione dei fatti.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non come omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
È richiesto che il motivo di ricorso individui in modo chiaro la questione di diritto e la parte della decisione censurata.
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
È ribadito l’onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti processuali rilevanti e dove essi risultino negli atti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, devono essere indicati e prodotti gli atti rilevanti.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi quando la decisione d'appello confermi quella di primo grado sul punto.
art. 2697 c.c.
La censura relativa all'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 1294 c.c.
È richiamato solo per distinguere la presunzione di solidarietà passiva dalla diversa disciplina della solidarietà attiva, che non si presume.
art. 1297 c.c.
È richiamato per evidenziare che l'interesse a negare la solidarietà attiva riguarda anche il debitore, in funzione del corretto assetto dei rapporti obbligatori.
art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Gli interessi moratori sono applicabili solo se il rapporto integra una transazione commerciale tra imprese; nel caso concreto la relativa censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
È richiamato quale norma di riferimento per definire l'ambito applicativo della disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
artt. 2721 ss. c.c.
Il giudice di merito ha ritenuto inammissibili le prove orali richieste perché relative a fatti superati dal nuovo accordo e quindi non pertinenti rispetto al titolo transattivo.
Massime di principio
- La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: per riconoscere a uno solo di essi il diritto di esigere l'intera prestazione occorre che la volontà comune di attribuire a ciascun creditore la pretesa integrale risulti espressamente o univocamente dal titolo negoziale.
- Quando un credito risulta riferito testualmente a più soggetti senza che emerga con chiarezza una solidarietà attiva, il giudice non può attribuire a uno solo di essi la titolarità esclusiva dell'intero credito senza un accertamento specifico sulla volontà negoziale delle parti.
- Il vizio di violazione di legge in cassazione richiede la puntuale indicazione della regola giuridica applicata dal giudice di merito e del punto della decisione che la contrasterebbe; è inammissibile se la censura si risolve in una diversa lettura dei fatti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli documenti o prove; inoltre, in caso di doppia conforme, tale censura è ulteriormente preclusa nei limiti di legge.
- L'applicabilità degli interessi moratori da transazione commerciale presuppone la riconducibilità del rapporto a una transazione commerciale tra imprese; tuttavia, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità, una censura che invochi difetto di legittimazione attiva deve distinguere chiaramente tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del credito, altrimenti risulta generica e inammissibile.
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