Cassazione Penale, Sentenza n. 37088/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per associazione a delinquere. Due motivi: 1) vizio processuale per inosservanza di norme a pena di nullità relativamente al rigetto, emesso con ordinanza e mai notificato, della richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione del curatore fallimentare, e per omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio (eccepita in primo grado dal coimputato e associata dalla difesa della ricorrente); 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena: si censurano la quantificazione della pena base (anni 2 e mesi 8) e l'aumento per recidiva reiterata (metà in più), ritenuti eccessivi rispetto al ruolo riconosciuto alla D'Andrea (non organizzatrice) e rispetto al trattamento riservato al coimputato Cavazzuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa fissazione dell'udienza e la pronuncia de plano costituiscano una nullità di ordine generale, non assoluta, che doveva essere rilevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado o reiterata in appello; la difesa non ha adeguatamente riproposto o specificato il vizio, quindi il motivo è generico e inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e genericamente formulato, osservando che la Corte di merito ha fornito motivazione logica e congrua nel ritenere D'Andrea stabilmente inserita nell'organigramma associativo (quindi giustificata la determinazione della pena e l'aumento per recidiva), e che il confronto con la posizione processuale e sanzionatoria del coimputato non legittima la censura generica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
Norma invocata dalla difesa in relazione a nullità e inutilizzabilità; la Corte non ha ritenuto la nullità invocata quale nullità assoluta coperta da tutela automatica.
art. 179 cod. proc. pen.
Riferimento alle nullità e alle loro conseguenze processuali; la Corte ha qualificato la nullità come di ordine generale, soggetta a rilevazione e deduzione nei termini previsti dall'art. 180.
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di inutilizzabilità di atti; non è stata riconosciuta una inutilizzabilità che comportasse l'annullamento della fase processuale.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c))
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme processuali); la Corte ha rilevato genericità e inammissibilità della censura ai sensi della stessa.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Motivo relativo al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa, quindi inammissibile.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Parametro invocato per i limiti dell'enunciazione dei motivi; utilizzato per sottolineare i limiti di deduzione del ricorso.
art. 183, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente in tema di sanatoria; la Corte ha ricordato che la reiterazione della richiesta di rito abbreviato prima del dibattimento avrebbe sanato la nullità, ma la difesa non ha agito in tal senso.
art. 458, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che una difesa possa associarsi all'eccezione di altro imputato; la Corte ha rilevato che la D'Andrea si era effettivamente associata all'eccezione del coimputato ma ciò non ha evitato la perdita della facoltà di dedurre la nullità in tempo utile.
art. 180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per la rilevazione delle nullità di ordine generale; la Corte l'ha applicata per affermare che la nullità non poteva essere dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado se non riproposta tempestivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.
Sezioni Unite n. 30220 del 28/04/2011
Giurisprudenza di riferimento citata in fatto; il giudice di merito ha tenuto conto degli orientamenti della Suprema Corte in materia di riti e nullità procedurali.
Sez. 3, n. 5236 del 25/05/2016, dep. 03/02/2017 (A. ed altri, Rv. 269010)
Pronuncia richiamata per chiarire che l'omessa fissazione di udienza in contraddittorio e il rigetto de plano configurano nullità di ordine generale e non assoluta, con le relative conseguenze di deducibilità e rilevabilità.
legge 251/2005 (richiamata)
Richiamata dalla difesa in relazione ai criteri di determinazione della pena nel tempo; la Corte ha osservato che la pena base è stata determinata ratione temporis e non si è discostata in modo eccessivo dal minimo previsto.
Massime di principio
- L'omessa fissazione di un'udienza in contraddittorio e il rigetto de plano di una istanza (es. rito abbreviato) configurano, di regola, una nullità di ordine generale e non una nullità assoluta: va rilevata o dedotta tempestivamente prima della deliberazione della sentenza di quel grado, altrimenti si considera sanata o inutilizzabile per la parte che non l'ha rilanciata
- Se la difesa intende preservare un diritto processuale (accesso a un rito o contestare una pronuncia de plano) deve reiterare l'istanza o proporre specifiche eccezioni in tempo utile; la mancata riproposizione comporta rischio di inammissibilità della censura in sede di legittimità
- I motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione o alla determinazione della pena richiedono censure concrete, specifiche e confronti logici con le motivazioni impugnate; doglianze generiche o meri raffronti con il trattamento di altri imputati sono frequentemente ritenuti inammissibili o infondati
- La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è limitata ma ampia: la Corte di merito deve motivare la congruità della pena alla luce degli elementi probatori e della normativa ratione temporis; se la motivazione è logica e coerente, la censura sulla misura sanzionatoria difficilmente riesce in cassazione
- In caso di inammissibilità del ricorso per genericità o tardività, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto conviene valutare la fondatezza sostanziale e formale del ricorso prima di proporlo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →