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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37088/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma della condanna per associazione a delinquere. Due motivi: 1) vizio processuale per inosservanza di norme a pena di nullità relativamente al rigetto, emesso con ordinanza e mai notificato, della richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione del curatore fallimentare, e per omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio (eccepita in primo grado dal coimputato e associata dalla difesa della ricorrente); 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena: si censurano la quantificazione della pena base (anni 2 e mesi 8) e l'aumento per recidiva reiterata (metà in più), ritenuti eccessivi rispetto al ruolo riconosciuto alla D'Andrea (non organizzatrice) e rispetto al trattamento riservato al coimputato Cavazzuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa fissazione dell'udienza e la pronuncia de plano costituiscano una nullità di ordine generale, non assoluta, che doveva essere rilevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado o reiterata in appello; la difesa non ha adeguatamente riproposto o specificato il vizio, quindi il motivo è generico e inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e genericamente formulato, osservando che la Corte di merito ha fornito motivazione logica e congrua nel ritenere D'Andrea stabilmente inserita nell'organigramma associativo (quindi giustificata la determinazione della pena e l'aumento per recidiva), e che il confronto con la posizione processuale e sanzionatoria del coimputato non legittima la censura generica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))

    Norma invocata dalla difesa in relazione a nullità e inutilizzabilità; la Corte non ha ritenuto la nullità invocata quale nullità assoluta coperta da tutela automatica.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferimento alle nullità e alle loro conseguenze processuali; la Corte ha qualificato la nullità come di ordine generale, soggetta a rilevazione e deduzione nei termini previsti dall'art. 180.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di inutilizzabilità di atti; non è stata riconosciuta una inutilizzabilità che comportasse l'annullamento della fase processuale.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. c))

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme processuali); la Corte ha rilevato genericità e inammissibilità della censura ai sensi della stessa.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Motivo relativo al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa, quindi inammissibile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Parametro invocato per i limiti dell'enunciazione dei motivi; utilizzato per sottolineare i limiti di deduzione del ricorso.

  • art. 183, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente in tema di sanatoria; la Corte ha ricordato che la reiterazione della richiesta di rito abbreviato prima del dibattimento avrebbe sanato la nullità, ma la difesa non ha agito in tal senso.

  • art. 458, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che una difesa possa associarsi all'eccezione di altro imputato; la Corte ha rilevato che la D'Andrea si era effettivamente associata all'eccezione del coimputato ma ciò non ha evitato la perdita della facoltà di dedurre la nullità in tempo utile.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per la rilevazione delle nullità di ordine generale; la Corte l'ha applicata per affermare che la nullità non poteva essere dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado se non riproposta tempestivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.

  • Sezioni Unite n. 30220 del 28/04/2011

    Giurisprudenza di riferimento citata in fatto; il giudice di merito ha tenuto conto degli orientamenti della Suprema Corte in materia di riti e nullità procedurali.

  • Sez. 3, n. 5236 del 25/05/2016, dep. 03/02/2017 (A. ed altri, Rv. 269010)

    Pronuncia richiamata per chiarire che l'omessa fissazione di udienza in contraddittorio e il rigetto de plano configurano nullità di ordine generale e non assoluta, con le relative conseguenze di deducibilità e rilevabilità.

  • legge 251/2005 (richiamata)

    Richiamata dalla difesa in relazione ai criteri di determinazione della pena nel tempo; la Corte ha osservato che la pena base è stata determinata ratione temporis e non si è discostata in modo eccessivo dal minimo previsto.

Massime di principio

  • L'omessa fissazione di un'udienza in contraddittorio e il rigetto de plano di una istanza (es. rito abbreviato) configurano, di regola, una nullità di ordine generale e non una nullità assoluta: va rilevata o dedotta tempestivamente prima della deliberazione della sentenza di quel grado, altrimenti si considera sanata o inutilizzabile per la parte che non l'ha rilanciata
  • Se la difesa intende preservare un diritto processuale (accesso a un rito o contestare una pronuncia de plano) deve reiterare l'istanza o proporre specifiche eccezioni in tempo utile; la mancata riproposizione comporta rischio di inammissibilità della censura in sede di legittimità
  • I motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione o alla determinazione della pena richiedono censure concrete, specifiche e confronti logici con le motivazioni impugnate; doglianze generiche o meri raffronti con il trattamento di altri imputati sono frequentemente ritenuti inammissibili o infondati
  • La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è limitata ma ampia: la Corte di merito deve motivare la congruità della pena alla luce degli elementi probatori e della normativa ratione temporis; se la motivazione è logica e coerente, la censura sulla misura sanzionatoria difficilmente riesce in cassazione
  • In caso di inammissibilità del ricorso per genericità o tardività, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto conviene valutare la fondatezza sostanziale e formale del ricorso prima di proporlo

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