Cassazione Penale, Sentenza n. 15168/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che li aveva confermati colpevoli per la coltivazione in concorso di 378 piante di cannabis indica e per furto pluriaggravato di energia elettrica. Le censure principali erano: 1) vizio motivazionale ed uso illegittimo degli accertamenti chimico-tossicologici (irripetibili) ritenuti inutilizzabili perché le difese non poterono interloquire sugli esiti; 2) mancata verifica della "offensività" concreta della coltivazione e quindi errata qualificazione ai sensi dell'art.73 d.P.R. 309/90 (si prospettava l'applicazione del comma 5 - lieve entità - invece dei commi 1 o 4); 3) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di CARUSO per rinuncia; ha rigettato come infondati i ricorsi di BILLITTERI e SAITTA. Confermate le condanne pronunciate in appello: per ciascuno quattro anni di reclusione e 800 euro di multa, con esclusione delle attenuanti generiche e conferma della qualificazione per coltivazione di stupefacenti e furto pluriaggravato di energia elettrica. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della utilizzabilità degli accertamenti tossicologici irripetibili come prova diretta, ma ha ammesso che i giudici di merito possono fondare la condanna su una valutazione complessiva degli altri elementi (sopralluogo, verbali di sequestro, dichiarazioni confessorie, numero, dimensioni e assetto della coltivazione, apparecchiature come lampade e serre e l'allaccio abusivo) e sulla giurisprudenza consolidata che considera penalmente rilevante la coltivazione di piante "corrispondenti al tipo botanico vietato" quando siano idonee a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. Ribadita la non riconducibilità al comma 5 dell'art.73 (lieve entità) per le dimensioni e professionalità della coltivazione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art.73
La Corte interpreta l'art.73 nel senso che la coltivazione di piante corrispondenti al tipo botanico vietato è penalmente rilevante se le piante, per specie, estensione, stadio di maturazione e mezzi impiegati, sono idonee a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Il comma 5 (lieve entità) va escluso quando la coltivazione presenti numero, dimensioni e carattere professionale tali da renderla offensiva.
Codice penale, art.49
Riferimento al principio di offensività: la condotta può essere esclusa se concretamente inoffensiva. La Corte però ribadisce che l'inoffensività va accertata concretamente e non si desume automaticamente dalla sola carenza di analisi tossicologiche.
Codice penale, art.625
Usato per qualificare il reato di furto di energia elettrica; la Corte conferma la sussistenza della fattispecie aggravata in relazione all'allaccio abusivo finalizzato all'alimentazione della coltivazione.
Codice penale, art.133
Richiamato nel contesto della determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione della pena nell'intervallo minimo-massimo è discrezionale e insindacabile se congruamente motivata.
Massime di principio
- La coltivazione di piante del tipo botanico vietato è punibile se, valutando complessivamente specie, numero, dimensioni, stadio di sviluppo e mezzi tecnici impiegati, risulta idonea a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; non è indispensabile la prova immediata del principio attivo.
- Accertamenti chimico-tossicologici irripetibili possono essere dichiarati inutilizzabili se la difesa non ha potuto confrontarsi con essi; tuttavia l'inutilizzabilità non preclude che il giudice si fondi su altri elementi probatori (sopralluoghi, confessioni, strumenti tecnici, estensione della coltivazione) per dimostrare l'idoneità produttiva della piantagione.
- La sussunzione nella fattispecie di lieve entità (art.73 comma 5 d.P.R. 309/90) richiede una valutazione fattuale puntuale: numero limitato di piante, minima territorialità, assenza di mezzi professionali e stadio vegetativo che escluda una produzione significativa sono elementi necessari per ritenere l'inoffensività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini esaustivamente tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che motivi sulle ragioni decisive che giustificano il diniego (es. gravità della condotta, precedenti, assenza di elementi di meritevolezza).
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione salvo errori manifesti.
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