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Parere

Parere n. 1277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal sig. Andrea D'Alessandro, per l’annullamento del provvedimento prot. N. 421883 del 19/07/2023 avente a oggetto il rigetto dell'istanza di iscrizione del medesimo ai "ruoli d'onore";

Giustizia amministrativa202401602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento prot. n. 421883 del 19 luglio 2023, recante il rigetto dell’istanza di iscrizione nel Ruolo d’Onore.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego opposto alla sua istanza di iscrizione nel Ruolo d’Onore ai sensi degli artt. 804 e 805 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il diniego è stato motivato dall’avvenuto transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Il ricorrente ha sostenuto che l’art. 804 del Codice dell’ordinamento militare non precluderebbe l’iscrizione nel Ruolo d’Onore al personale collocato in congedo assoluto e successivamente transitato nei ruoli civili. Il Ministero della Difesa ha concluso per il rigetto del ricorso. La questione centrale riguarda la permanenza dello status giuridico di militare, quale requisito per l’iscrizione nel Ruolo d’Onore, dopo il transito nei ruoli civili della Difesa.

Il parere

La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. L’art. 930 del Codice dell’ordinamento militare disciplina il transito nei ruoli civili e rinvia, per le modalità esecutive, al decreto ministeriale applicabile. L’art. 2, comma 9, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che il militare trasferito nei ruoli civili del Ministero della Difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza. Secondo il Consiglio di Stato, il transito determina quindi la perdita definitiva dello status giuridico di militare. Le disposizioni sul Ruolo d’Onore individuano invece il destinatario del beneficio nel militare, anche se in congedo assoluto. La necessità della permanenza dello status militare è confermata dal fatto che gli iscritti possono essere richiamati in servizio anche in tempo di pace e sono soggetti a promozioni di grado in relazione al tempo trascorso nel Ruolo d’Onore. Tali effetti sono incompatibili con la posizione di chi, transitato nei ruoli civili, non può più essere reintegrato nel ruolo militare di provenienza.

Osservazioni

Requisito soggettivo per l’iscrizione nel Ruolo d’Onore

Il beneficio è riservato al militare, anche se collocato in congedo assoluto. Il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa comporta la perdita definitiva dello status giuridico di militare e impedisce l’iscrizione nel Ruolo d’Onore.

Incompatibilità tra transito nei ruoli civili e richiamo in servizio

La possibilità, prevista per gli iscritti nel Ruolo d’Onore, di essere richiamati in servizio anche in tempo di pace presuppone la permanenza dello status militare ed è incompatibile con il divieto di riammissione nel ruolo militare di provenienza previsto per chi sia transitato nei ruoli civili.

Incompatibilità tra transito nei ruoli civili e promozioni di grado

La soggezione degli iscritti nel Ruolo d’Onore a promozioni di grado in funzione del tempo trascorso nel ruolo conferma che l’istituto presuppone la permanenza di una posizione giuridica militare, incompatibile con il definitivo transito nei ruoli civili.

Norme richiamate

  • artt. 804 e 805 d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni disciplinano il Ruolo d’Onore e presuppongono, quale requisito principale, che il destinatario sia un militare, anche se in congedo assoluto.

  • art. 804, comma 2, d.lgs. 66/2010

    La previsione della possibilità di richiamo in servizio degli iscritti nel Ruolo d’Onore, anche in tempo di pace, conferma la necessaria permanenza dello status militare.

  • art. 930, comma 1, d.lgs. 66/2010

    La disposizione disciplina il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e rinvia a un decreto ministeriale per le modalità e procedure esecutive.

  • art. 2, comma 9, D.M. 18 aprile 2002

    Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

    Il transito nei ruoli civili determina la perdita definitiva dello status giuridico militare, senza possibilità di reintegrazione nei relativi ruoli.

Massime di principio

  • L’iscrizione nel Ruolo d’Onore presuppone la permanenza dello status giuridico di militare, sebbene il militare possa trovarsi in congedo assoluto.
  • Il transito del militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, accompagnato dal divieto di riammissione nel ruolo militare di provenienza, esclude la possibilità di iscrizione nel Ruolo d’Onore.
  • La possibilità di richiamo in servizio e l’assoggettamento a promozioni di grado degli iscritti nel Ruolo d’Onore sono elementi incompatibili con la posizione di chi abbia definitivamente perduto lo status militare per effetto del transito nei ruoli civili.

Iscrizione nel Ruolo d’Onore dopo il transito nei ruoli civili

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un soggetto già appartenente al personale militare contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento del provvedimento che ha respinto la richiesta di iscrizione nel Ruolo d’Onore. Il diniego è stato motivato dall’avvenuto transito dell’interessato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Questione sottoposta

Il ricorrente ha sostenuto che gli artt. 804 e 805 del Codice dell’ordinamento militare non prevedrebbero alcuna preclusione all’iscrizione nel Ruolo d’Onore per il personale collocato in congedo assoluto e successivamente transitato nei ruoli civili. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

Quadro normativo

L’art. 930 del d.lgs. 66/2010 disciplina il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e rinvia a un decreto ministeriale per le modalità e le procedure esecutive. L’art. 2, comma 9, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che il militare trasferito nei ruoli civili non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Secondo la Sezione, tale previsione comporta la perdita definitiva dello status giuridico di militare, senza possibilità di reintegrazione nei ruoli militari.

Requisito per l’iscrizione nel Ruolo d’Onore

Le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare sul Ruolo d’Onore individuano il destinatario del beneficio nel militare, anche quando si trovi in congedo assoluto. La permanenza di tale status è quindi requisito necessario per l’iscrizione.

La conclusione è confermata dagli effetti giuridici collegati all’iscrizione:

  • gli iscritti nel Ruolo d’Onore possono essere richiamati in servizio anche in tempo di pace;
  • gli iscritti sono soggetti a promozioni di grado in funzione del tempo trascorso nel ruolo.

Tali effetti presuppongono che l’interessato conservi una posizione giuridica militare. Essi risultano incompatibili con il transito nei ruoli civili, che impedisce la riammissione nel ruolo militare di provenienza.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa esclude l’iscrizione nel Ruolo d’Onore per difetto del necessario status militare. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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