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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera n. 4 del verbale del Consiglio Accademico del Conservatorio Arrigo Boito di Parma riunione del 20.03.2025, con riferimento alla composizione del Consiglio accademico nella procedura di transito al SAD AFAM034 Musica da camera strumentale e vocale, alla graduatoria approvata SAD AFAM034-Musica da camera strumentale e vocale, al punto 2) di transito del Prof. Alberto Miodini dal SAD AFAM018-Pianoforte- al SAD AFAM034 -Musica da camera strumentale e vocale; - della delibera n. 3 punto 7 - Nota MUR prot. 3382 del 12.03.2025 - esame delle istanze trasmesse dai Docenti di ruolo interessati al transito in un diverso Settore Artistico Disciplinare, e di ogni altro atto ad esse annesso, presupposto e/o consequenziale; - del verbale di approvazione del Consiglio di amministrazione di estremi non resi noti della valutazione positiva del CNAM, AFAM anagrafica primo passaggio SAD 24 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere del Consiglio Accademico del Conservatorio relative alla procedura di transito al SAD AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale, inclusa la valutazione delle candidature e il transito del candidato risultato vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conservatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, docente di ruolo titolare di cattedra in altro settore artistico-disciplinare, ha impugnato gli atti con cui il Consiglio Accademico del Conservatorio ha esaminato le istanze di transito al SAD AFAM034 e disposto il transito di altro candidato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e corretto esercizio delle funzioni pubbliche, nonché delle norme in materia di astensione e conflitto di interessi, sostenendo che due componenti del Consiglio Accademico erano anch’essi candidati alla medesima procedura. Ha inoltre contestato la composizione dell’organo, ritenendo necessaria la presenza di docenti appartenenti al settore disciplinare oggetto della procedura. In secondo luogo, ha censurato i criteri di valutazione dei curricula e dei titoli, assumendo che fossero stati stabiliti dopo la conoscenza dei candidati e potessero quindi essere condizionati dalla loro identità; ha contestato altresì la genericità e l’irragionevolezza dei criteri, in particolare l’attribuzione di 70 punti su 100 alla produzione artistica e di ricerca, rispetto ai 20 punti per titoli di studio e servizio. Ha dedotto, infine, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illegittimità dell’utilizzo del solo punteggio numerico.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca per difetto di legittimazione passiva, rilevando che gli atti impugnati appartenevano alla prima fase della procedura ed erano stati adottati dal Consiglio Accademico del Conservatorio. Ha prescisso dall’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha escluso il conflitto di interessi perché i due consiglieri candidati avevano lasciato la riunione prima della trattazione del punto relativo alla procedura e non avevano partecipato né alla fissazione dei criteri né alla valutazione delle candidature. Ha respinto la censura sulla composizione dell’organo, ritenendo dimostrata, sulla base dei relativi curricula, l’esperienza dei componenti nell’ambito della musica da camera o della musica vocale da camera. Ha riconosciuto al Consiglio ampia discrezionalità tecnica nella determinazione dei criteri di valutazione, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, travisamento o errore procedurale, non ravvisati nel caso concreto. Ha ritenuto coerente attribuire maggiore peso alla produzione artistica e di ricerca, considerato l’oggetto della cattedra. Ha escluso che la fissazione dei criteri dopo l’acquisizione delle domande fosse illegittima, poiché i criteri erano stati stabiliti prima dell’esame delle singole istanze e senza la partecipazione dei consiglieri candidati. Ha infine ritenuto sufficiente il voto numerico quale motivazione, essendo stati previamente determinati i criteri generali e specifici di valutazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità dell’amministrazione è stato invocato dal ricorrente, ma il giudice ha escluso la sua violazione in ragione dell’astensione dei consiglieri direttamente interessati.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    I principi di imparzialità, trasparenza e motivazione non risultano violati; il voto numerico è stato ritenuto sufficiente quando preceduto dalla predeterminazione dei criteri di valutazione.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La situazione di conflitto di interessi è stata esclusa perché i consiglieri candidati si sono allontanati prima della trattazione della procedura e non hanno partecipato alle relative determinazioni.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare sollecitamente la discussione della causa nel merito, ritenendo le esigenze cautelari tutelabili mediante la definizione accelerata del giudizio.

  • d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

    Costituisce il quadro normativo della procedura di transito dei docenti AFAM verso un diverso settore artistico-disciplinare.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva interna, il conflitto di interessi dei componenti dell’organo valutatore può essere escluso quando i componenti direttamente interessati si allontanano prima della trattazione della procedura e non partecipano né alla predeterminazione dei criteri né alla valutazione delle candidature.
  • La determinazione dei criteri di valutazione dopo l’acquisizione delle domande non è di per sé illegittima, purché i criteri siano fissati prima dell’esame delle singole candidature, siano ragionevoli e trasparenti e i componenti direttamente interessati non partecipino alla loro elaborazione né alla valutazione.
  • La scelta dei criteri e dei pesi attribuiti ai diversi titoli rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo valutatore ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, travisamento dei fatti o errore procedurale.
  • È legittimo attribuire maggiore rilevanza alla produzione artistica e di ricerca rispetto ai titoli di studio, di servizio o di docenza quando tale ponderazione sia coerente con l’oggetto e con le finalità della procedura selettiva.
  • Quando i criteri di valutazione siano stati previamente determinati, il punteggio numerico può assolvere autonomamente l’obbligo di motivazione della valutazione comparativa.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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