Cassazione Civile, Ordinanza n. 31327/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale sulla dichiarazione dei redditi, con recupero di maggiore IRES, sanzioni e interessi per il 2012. La società aveva utilizzato, nella dichiarazione integrativa del modello Unico SC 2011, una variazione in diminuzione collegata a un investimento ambientale consistente nell’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento industriale, invocando l’agevolazione c.d. Tremonti ambiente di cui all’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000. La CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso e comunque confermato la pretesa fiscale, valorizzando l’abrogazione dell’agevolazione per effetto dell’art. 23, comma 7, d.l. 83/2012 e considerando tardiva l’attivazione della contribuente, individuata nella presentazione della dichiarazione integrativa/perizia asseverata solo nel 2013. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del combinato disposto dell’art. 23, comma 11, d.l. 83/2012 e dell’art. 6, commi 13 e 15, L. 388/2000, sostenendo che la locuzione "procedimenti avviati" dovesse riferirsi agli investimenti effettuati e non a un’istanza amministrativa; 2) violazione dell’art. 6, comma 15, L. 388/2000, assumendo che il diritto alla detassazione maturasse con il sostenimento del costo e la realizzazione dell’investimento, non con l’invio della dichiarazione o della perizia asseverata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui, in tema di Tremonti ambiente, il discrimine temporale rilevante rispetto all’abrogazione non è l’avvio di un procedimento amministrativo o la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma la realizzazione dell’investimento ambientale, coincidente con l’esborso dei costi direttamente imputabili e con la consegna dei beni. Poiché nel caso concreto era pacifico che l’impianto fotovoltaico fosse stato installato nel 2010, la CTR aveva errato nel negare l’agevolazione per effetto della sopravvenuta abrogazione e nell’individuare tardivamente il presunto procedimento di accesso al beneficio nella perizia asseverata del 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale in cassazione
art. 23, comma 7, d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
ha disposto l’abrogazione dei commi da 13 a 19 dell’art. 6 L. 388/2000 a decorrere dalla sua entrata in vigore
art. 23, comma 11, d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
"i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1"
la Corte esclude che tale locuzione richieda un procedimento amministrativo attivato dal contribuente; per la Tremonti ambiente rileva la realizzazione dell’investimento
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
"la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali... non concorre a formare il reddito imponibile"
l’agevolazione si perfeziona con la destinazione del reddito all’investimento ambientale e si fruisce mediante variazione in diminuzione in dichiarazione
art. 6, comma 15, L. 388/2000
"per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente"
il momento costitutivo del diritto coincide con il sostenimento del costo per l’acquisto dei beni destinati all’intervento ambientale
art. 2424 c.c.
richiamato per definire le immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini dell’agevolazione
art. 2426 c.c.
richiamato in relazione ai costi direttamente imputabili al prodotto/opera
art. 109 TUIR
richiamato per collegare la rilevanza del costo all’effettiva consegna dei beni
art. 378 c.p.c.
norma richiamata per la memoria depositata in vista dell’udienza
art. 6, comma 13, L. 388/2000
individua il beneficio fiscale per le PMI che destinano reddito a investimenti ambientali
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per investimenti ambientali, la sopravvenuta abrogazione della disciplina non incide sugli investimenti già realizzati entro la data di efficacia dell’abrogazione, poiché il diritto al beneficio matura con la realizzazione dell’investimento e non con la successiva manifestazione formale della volontà del contribuente.
- La locuzione normativa che fa salvi i "procedimenti avviati" non va letta, per l’agevolazione Tremonti ambiente, come riferita a un procedimento amministrativo di domanda o istanza; ciò che rileva è l’inizio dell’opera o dell’intervento in cui l’investimento si concretizza.
- Per la Tremonti ambiente il beneficio è fruibile mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell’anno di realizzazione dell’investimento, senza necessità di una preventiva istanza all’Amministrazione finanziaria.
- La dichiarazione dei redditi e gli eventuali adempimenti successivi non sono istitutivi del diritto all’agevolazione, ma meri strumenti di fruizione o di emersione del beneficio già sorto sul piano sostanziale.
- Quando sia pacifico che l’investimento ambientale sia stato effettuato prima della data di abrogazione, il giudice di merito non può negare l’agevolazione valorizzando solo la tardività della dichiarazione integrativa o della perizia asseverata.
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