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Ordinanza

Ordinanza n. 2182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, che ha annullato il provvedimento di accoglimento dell'istanza di transito nei ruoli civili nella parte relativa all'individuazione della sede di servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero della difesa ha proposto appello e, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. La controversia riguarda il transito dell'appellata nei ruoli civili dell'amministrazione, dopo il giudizio di non idoneità al servizio nella Marina militare, e in particolare l'individuazione della sede di servizio. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il provvedimento impugnato e il verbale della Commissione sui transiti del 19 marzo 2025 richiamano interlocuzioni dello Stato maggiore della Marina con le altre Forze armate sull'esistenza di posizioni organiche vacanti in Puglia o nelle regioni limitrofe, senza che la relativa documentazione risultasse acquisita agli atti. Ai fini della decisione cautelare e del successivo esame del merito, il Collegio ha disposto l'acquisizione di tale documentazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere definitivamente la sentenza né definire le questioni sostanziali controverse. Ha fissato l'udienza pubblica per il 10 novembre 2026 e ha ordinato al Ministero della difesa di produrre, nel termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., tutta la documentazione relativa alle interlocuzioni dello Stato maggiore della Marina con le altre Forze armate circa la disponibilità di posizioni organiche vacanti cui destinare l'appellata. Il Collegio ha rinviato al merito il pieno scrutinio delle questioni dedotte, ritenendo che le esigenze organizzative dell'amministrazione e l'interesse dell'appellata a rimanere vicina al nucleo familiare potessero essere adeguatamente contemperate mediante la celere trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Rileva quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nel bilanciamento cautelare, di accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza una definitiva decisione sulle questioni sostanziali.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Impone alle parti di depositare gli atti e i documenti in giudizio; la documentazione sulle interlocuzioni avrebbe dovuto essere prodotta già in primo grado.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Individua il termine entro il quale il Ministero deve depositare la documentazione richiesta dal Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità dell'appellata e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute dell'appellata.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando il bilanciamento tra esigenze organizzative dell'amministrazione e interessi personali del privato non richieda una definizione immediata della controversia, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, rinviando a tale sede il pieno scrutinio delle questioni sostanziali.
  • Il giudice amministrativo d'appello può disporre anche d'ufficio l'acquisizione di documenti rilevanti per la decisione, pur se avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado, quando la loro conoscenza sia necessaria per verificare la legittimità dell'azione amministrativa.
  • In una controversia relativa all'individuazione della sede di transito nei ruoli civili del personale divenuto non idoneo al servizio militare, assumono rilievo, ai fini dell'istruttoria, le interlocuzioni dell'amministrazione con le altre Forze armate sull'esistenza di posizioni organiche vacanti compatibili con una diversa assegnazione.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata quando il giudice rinvia al merito il pieno esame delle questioni dedotte e adotta una misura cautelare limitata alla celere trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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