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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26154/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Ha inoltre applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 aprile 2025, che ha confermato la condanna pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale di Verona il 13 settembre 2024 nei confronti di una imputata, ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per un fatto commesso a Verona il 7 giugno 2024. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in modo non ulteriormente specificato nel provvedimento, violazione di legge, vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., erronea qualificazione giuridica del fatto ed eccessività della pena. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano formulate in termini del tutto generici, senza critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza di appello, che aveva invece esposto in modo adeguato le ragioni della conferma della decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro del vizio di motivazione; la Corte osserva che la censura è stata formulata in modo generico e privo di concreti rilievi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui liquidata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente riferite a violazione di legge o vizio di motivazione, sono del tutto generiche e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve indicare specificamente quali passaggi della motivazione di merito sarebbero erronei o insufficienti; una mera enunciazione della doglianza non consente il sindacato di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito abbia già esposto in modo adeguato le ragioni della decisione, il ricorso che non offra critiche concrete a tale percorso argomentativo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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